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Ordinanza — n. 2024/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of specific grounds regarding excessive sentencing increase for robbery.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2024/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the sentencing increase for robbery was excessive, but failed to meet the statutory requirement of specifying precise grounds against the lower court's detailed reasoning. The court rejected the claim because the first instance judgment adequately addressed the minor nature of the two-month sentence increase.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the appellant fails to specify the precise grounds of complaint against the specific points of the decision under review.

Parole chiave

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Cassation appeal inadmissibility specific grounds requirement sentencing increase review robbery penalty court costs and fine commisurazione della pena per rapina aggravamento della pena maggiorazione dissuasiva

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
art. 616 c.p
ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUZZON ENRICO nato a TORINO il 07/07/1984 avverso la sentenza del 03/02/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di Torino, con la sentenza impugnata, ha confermato la sentenza resa il 26 novembre 2020 dal GUP del Tribunale di Torino che ha ritenuto la responsabilità di GUZZON ENRICO in ordine ai reati di rapina di cui rubrica. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo: - vizio di motivazione in ordine all'eccessivo aumento sanzionatorio previsto in continuazione per il reato di rapina contestato al capo B della rubrica che ha comportato un aggravio di pena di due mesi di reclusione. Il ricorso è inammissibile. Tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue doglianze.

Nel caso di specie il ricorso non si confronta con l'articolata ed esaustiva motivazione della corte che ha fornito adeguata risposta alla doglianza proposta, sottolineando l'entità particolarmente contenuta dell'aumento sanzionatorio di appena due mesi di reclusione e 48 C di multa previsto per un reato di rapina. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna delt. ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 7/12/2021 Il Consigliere Estensore MARIA DANIE BORSELLINO Il Pres nte LUCIA i: MPERI