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Ordinanza — n. 2023/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for failing to meet Article 581(1)(c) procedural requirements.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2023/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Zouhir El Makrini inadmissible. The appellant argued that the Court of Appeal misinterpreted evidence regarding the victim's description of the robber's height and lack of physical contact. The court rejected this, noting the lower court's decision fully addressed the grievances and relied on the victim's testimony to establish the robber's intimidating behavior and intent to evade prosecution.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.; The cassation appeal is inadmissible if it does not confront the exhaustive reasoning of the appellate court, which has already provided adequate responses to all grievances raised.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility Article 581 procedural requirements exhaustive appellate reasoning reiteration of appellate censure procedural defect in appeal aggressione fisica tentate lesioni personali gravi vie di fatto

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.
Il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL MAKRINI ZOUHIR nato il 19/12/1993 avverso la sentenza del 19/11/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di Firenze, con la sentenza impugnata, ha confermato la sentenza resa il 9 gennaio 2020 dal Tribunale di Pistoia che ha, per quel che qui rileva, ritenuto EL MAKRINI ZOUHIR responsabile dei reati di tentata rapina aggravata, resistenza a pubblico ufficiale, lesioni, nonché di tentato furto di tre autovetture e del furto di quanto contenuto all'interno di un'altra. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo: - vizio di motivazione per travisamento della prova poiché la corte ha omesso di valutare che la persona offesa De Angelis ha descritto l'autore della rapina come un soggetto alto 1,70 m. mentre l'imputato è alto m. 1,85.; La predetta inoltre ha riferito che il soggetto uscito dall'autovettura le aveva posato una mano sulla spalla ma non le aveva fatto male né l'aveva minacciata. Il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) c.p.p. in quanto non si confronta con l'articolata ed esaustiva motivazione della corte che ha fornito adeguata risposta a tutte le doglianze formulate e si limita a reiterare le censure già formulate con l'atto di appello. Ed infatti la corte di appello a pagina 11 ha riportato letteralmente la deposizione dibattimentale della persona offesa da cui emerge l'atteggiamento intimidatorio dell'imputato, da lei individuato fotograficamente e poi indicato in udienza, che le aveva procurato una forte paura, atteggiamento all'evidenza finalizzato a garantirsi l'impunità dal reato di furto che stava consumando all'interno dell'autoveicolo in cui si era introdotto previa effrazione e che integra pertanto il più grave reato di rapina impropria.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 7/12/2021 Il Consigliere Estensore MARIA DANI l RSELLINO Il Pres nte e LUCIANIP IMPERIALI DEPOSiTATA IN (7.