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Ordinanza — n. 2020/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 2020/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2020/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di appello di Genova confermava la pronuncia con la quale il primo giudice aveva condannato Isabella RUFFINATTI alla pena ritenuta di giustizia per i reati previsti dagli artt. 494 cod. pen. e 110-641 cod. pen. Propone ricorso Isabella RUFFINATTI, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza per violazione di legge e mancanza della motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche.

Regesto Legislator

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artt. 494 cod. pen; Ordinanza — n. 2020/2022 — snpen · Corte di Cassazione: All'inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

Parole chiave

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abbandono del procedimento per truffa truffa all'assistenza sociale ammende per infrazione procedurale sanzione sostitutiva corruzione nell'esecuzione forzata restituzione dei sussidi statali

Disposizioni normative citate

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artt. 494 cod. pen
Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di appello di Genova confermava la pronuncia con la quale il primo giudice aveva condannato Isabella RUFFINATTI alla pena ritenuta di giustizia per i reati previsti dagli artt. 494 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUFFINATTI ISABELLA nato a GIAVENO il 04/04/1981 avverso la sentenza del 08/04/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERO MESSINI D'AGOSTINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di appello di Genova confermava la pronuncia con la quale il primo giudice aveva condannato Isabella RUFFINATTI alla pena ritenuta di giustizia per i reati previsti dagli artt. 494 cod. pen. e 110-641 cod. pen.

2. Propone ricorso Isabella RUFFINATTI, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza per violazione di legge e mancanza della motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche.

3. Il ricorso è inammissibile per la genericità e la manifesta infondatezza del motivo proposto. La Corte di appello, senza incorrere in alcuna violazione di legge, ha ampiamente motivato in ordine alle ragioni per le quali l'imputata non era meritevole della concessione delle attenuanti generiche. Il diniego delle attenuanti è legittimo anche solo in assenza di elementi o circostanze di segno positivo (cfr., ad es., Sez. U, n. 20208 del 25/10/2018, dep. 2019, Schettino, Rv. 275319, in motivazione; Sez. 2, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986;

Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610; da ultimo v. Sez. 2, n. 36132 del 14/09/2021, Napolitano, n.m.), in presenza, peraltro, di particolari modalità del fatto, quali quelle descritte dai giudici di merito. Va ribadito altresì che il giudice di merito non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 2, n. 28752 del 20/07/2020, Cressotti, Rv. 279671;

Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, Carillo, Rv. 275509).

4. All'inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 7 dicembre 2021. Il Consigliere estensore Pie