Ordinanza — n. 2013/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza di cui in epigrafe la Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, confermava la pronuncia con la quale il primo giudice aveva condannato Gregorio CURTO ed Enrica CIRACI' alla pena di sei mesi di reclusione e 300 euro di multa ciascuno, per il reato di ricettazione, commesso in concorso tra loro, riconosciuta l'attenuante del fatto di particolare tenuità, prevista dall'art. 648, secondo comma, cod. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 2013/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 648, secondo comma, cod. pen.
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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CURTO GREGORIO nato a AVETRANA il 13/11/1965 CIRACI' ENRICA nato a FRANCAVILLA FONTANA il 26/01/1990 avverso la sentenza del 21/05/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO IPdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERO MESSINI D'AGOSTINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, confermava la pronuncia con la quale il primo giudice aveva condannato Gregorio CURTO ed Enrica CIRACI' alla pena di sei mesi di reclusione e 300 euro di multa ciascuno, per il reato di ricettazione, commesso in concorso tra loro, riconosciuta l'attenuante del fatto di particolare tenuità, prevista dall'art. 648, secondo comma, cod. pen.
2. Propongono ricorso Gregorio CURTO ed Enrica CIRACI', a mezzo del comune difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza per violazione della legge penale in ordine all'affermazione di responsabilità, quanto alla sussistenza dell'elemento materiale del reato.
3. I ricorsi sono inammissibili perché proposti con un motivo generico, reiterativo della doglianza avanzate con l'atto di appello, disattese dalla Corte territoriale con motivazione adeguata. La sentenza impugnata non si è limitata a richiamare e condividere le argomentazioni del primo giudice, ma ha svolto autonome e ampie considerazioni (pagg. 5-6), inerenti proprio alla prova della disponibilità (e, quindi, alla pregressa ricezione) della merce provento di delitto, in capo ai ricorrenti. La difesa, reiterando il motivo di appello, ha nella sostanza obliterato la motivazione della sentenza impugnata: i ricorsi, pertanto, sono privi di specificità estrinseca, vale a dire della esplicita correlazione dei motivi di impugnazione con le ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della sentenza impugnata (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822; Sez. 3, n. 12727 del 21/02/2019, Jallow, Rv. 275841; Sez. 2, n. 5253 del 15/01/2019, C., Rv. 275522; Sez. 2, n. 52617 del 13/11/2018, Di Schiena, Rv. 271373-02).
4. All'inammissibilità delle impugnazioni proposte segue ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 7 dicembre 2021. Il Consigliere estensore Piero Messini D'Agostini btan Fp-E 3 I -5-