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Ordinanza — n. 2011/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 2011/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2011/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di appello di Torino confermava la pronuncia con la quale il primo giudice aveva condannato Ferdinando MAGNASCO alla pena ritenuta di giustizia per otto rapine consumate e una tentata. Propone ricorso Ferdinando MAGNASCO, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza per mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla determinazione della pena.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 2011/2022 — snpen · Corte di Cassazione: All'inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di C 3.000, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

Parole chiave

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aggravamento della pena riscossione di pene pecuniarie sanzioni penali modalità di calcolo dell'ammenda commisurazione della pena per rapina maggiorazione dissuasiva
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAGNASCO FERDINANDO nato a TORINO il 23/03/1976 avverso la sentenza del 22/12/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERO MESSINI D'AGOSTINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di appello di Torino confermava la pronuncia con la quale il primo giudice aveva condannato Ferdinando MAGNASCO alla pena ritenuta di giustizia per otto rapine consumate e una tentata.

2. Propone ricorso Ferdinando MAGNASCO, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza per mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla determinazione della pena.

3. Il ricorso è inammissibile per la genericità e la manifesta infondatezza del motivo proposto, reiterativo della doglianza avanzata con l'atto di appello, disattesa dalla Corte territoriale con adeguata motivazione, con la quale la difesa nella sostanza non si è confrontata. La Corte di appello ha evidenziato che la pena base è stata determinata in misura non lontana dal minimo edittale, che la stessa è stata diminuita in ragione del riconoscimento delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle aggravanti e che gli aumenti a titolo di continuazione sono stati assai modesti: ciò, nonostante la gravità dei fatti commessi (rapine in banche, in uffici postali, in esercizi commerciali con l'utilizzo di una pistola e, in un solo caso, di un taglierino) e la negativa personalità dell'imputato.

Va poi ricordato che, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, poiché la graduazione del trattamento sanzionatorio, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e a titolo di continuazione, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., nel giudizio di cassazione è comunque inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288;

Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù, Rv. 273819, in motivazione; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142; Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, Pacchiarotti, Rv. 255825). Inoltre, quando la pena si attesti in misura non troppo distante dal minimo è sufficiente che il giudice dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art.133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua" o "pena equa" (Sez. 2, n. 36103 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197;

Sez. 3, n. 10095 del 10/01/2013, Monterosso, Rv. 255153), mentre «una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata è necessaria soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale» (così, da ultimo, Sez. LI, n. 12778 del 27/02/2020, S., Rv. 278869, in motivazione).

4. All'inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di C 3.000, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 7 dicembre 2021. Il Consigliere estensore Pi7yí, Messini D'Agos