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Ordinanza — n. 2004/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 2004/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2004/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI RITA LEONARDO nato a SAN SEVERO il 02/01/2000 avverso la sentenza del 14/01/2021 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSO-datG-avv+s'ezttErTrarte udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO; E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di Campobasso, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., parzialmente riformando la sentenza resa dal GUP del Tribunale di Larino il 10 giugno 2020 che ha dichiarato la responsabilità di DI RITA LEONARDO in ordine al reato di rapina aggravata, ha rideterminato la pena inflitta. Ricorre l'imputato deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità e al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta avverso una sentenza pronunciata ex art. 599-bis cod. proc. pen..

Regesto Legislator

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art. 599-bis cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 2004/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

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commisurazione della pena per rapina aggravamento della pena attenuazione della pena ripudiazione modifica della sentenza risarcimento per atto illecito

Disposizioni normative citate

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art. 599-bis cod. proc. pen
Ed infatti va ricordato che in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI RITA LEONARDO nato a SAN SEVERO il 02/01/2000 avverso la sentenza del 14/01/2021 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSO-datG-avv+s'ezttErTrarte udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di Campobasso, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., parzialmente riformando la sentenza resa dal GUP del Tribunale di Larino il 10 giugno 2020 che ha dichiarato la responsabilità di DI RITA LEONARDO in ordine al reato di rapina aggravata, ha rideterminato la pena inflitta. Ricorre l'imputato deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità e al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta avverso una sentenza pronunciata ex art. 599-bis cod. proc. pen..

Ed infatti va ricordato che in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge. (Sez. 2 - , Sentenza n. 22002 del 10/04/2019 Ud. (dep. 20/05/2019) Rv. 276102 - 01 Tenuto presente che la sentenza è frutto dell'accordo tra le parti, i motivi di ricorso sono inammissibili.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 7/12/2021 Il Consigliere Estensore