Italian Court dismisses appeals for criminal conviction, citing procedural defects and lack of legal grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals filed by Salvatore Arzanese and Antonio Rosmino inadmissible. Arzanese argued for the timeliness of the private prosecution and suspension of sentence, while Rosmino claimed errors in sentencing evaluation. The court rejected these claims because Arzanese's arguments were merely repetitions of previous appeals without new legal reasoning, and Rosmino's appeal lacked the required factual and legal grounds as mandated by the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. d) c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals must be substantiated with specific legal grounds and factual elements; mere repetition of prior complaints or lack of detailed justification renders them inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ARZANESE SALVATORE nato a AFRAGOLA il 17/07/1958 ROSMINO ANTONIO nato a AFRAGOLA il 06/11/1975 avverso la sentenza del 12/04/2021 della CORTE APPELLO di TORINO-dat.o_al.13.49e—a-1+~i; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERO MESSINI D'AGOSTINI; L1' e
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di appello di Torino confermava la pronuncia con la quale il primo giudice aveva condannato Salvatore ARZANESE e Antonio ROSMINO per il reato previsto dall'art. 642 del codice penale.
2. Propongono ricorso Salvatore ARZANESE e Antonio ROSMINO, a mezzo dei rispettivi difensori, chiedendo l'annullamento della sentenza. 2.1. ARZANESE denuncia violazione di legge in ordine alla ritenuta tempestività della querela nonché, unitamente al vizio di motivazione, in relazione alla omessa concessione dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna. 2.2. ROSMINO lamenta violazione di legge "nella valutazione degli elementi di cui all'articolo 133 c.p." e "nella mancata concessione delle attenuanti generiche".
3. I ricorsi sono entrambi inammissibili.
4. Il ricorso di Arzanese, quanto al profilo della tardività della querela, reitera una doglianza proposta con l'atto di appello, disattesa dalla Corte territoriale con motivazione adeguata e puntuale. Va ribadito che il termine per la presentazione della querela decorre dal momento in cui il titolare ha conoscenza certa, sulla base di elementi seri, del fatto-reato nella sua dimensione oggettiva e soggettiva, cosicché deve ritenersi tempestiva la proposizione della querela quando vi sia incertezza se la conoscenza precisa, certa e diretta del fatto, in tutti i suoi elementi costitutivi, da parte della persona offesa, sia avvenuta entro oppure oltre il termine previsto per esercitare utilmente il relativo diritto: la decadenza ex art. 124 cod. pen., infatti, deve essere accertata secondo criteri rigorosi e non sulla base di supposizioni prive di adeguato supporto probatorio (Sez. 2, n. 7988 del 01/02/2017, Ippolito, Rv. 269726;
Sez. 6, n. 3719 del 24/11/2015, Saba, Rv. 266954; Sez. 6, n. 24380 del 12/03/2015, P., Rv. 264165; Sez. 5, n. 17104 del 22/12/2014, Slimani, Rv. 263620; Sez. 5, n. 46485 del 20/06/2014, Lezzi, Rv. 261018). Nel contempo, l'onere della prova della intempestività della istanza punitiva è a carico del querelato che la deduce, come ribadito anche dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 12213 del 21/12/2017, dep. 2018, Zucchi, Rv. 272170). Immune da vizi è la motivazione della Corte di merito, conforme a quella del Tribunale, in ordine allo sfavorevole prognostico, espresso alla luce non solo del precedente penale ma anche delle particolari modalità del fatto commesso, dovendosi ritenere implicitamente rigettata per gli stessi motivi la richiesta di concessione del beneficio ex art. 175 cod. pen., formulata in appello con un motivo trattato congiuntamente a quello relativo alla sospensione condizionale della pena.
5. Il ricorso di ROSMINO è radicalmente inammissibile in quanto le richieste non sono sorrette dalla indicazione delle relative ragioni di diritto e degli elementi di fatto, come prescritto dall'art. 581, comma 1, lett. d), del codice di rito.
6. All'inammissibilità delle impugnazioni proposte segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di C 3.000 ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 7 dicembre 2021.