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Ordinanza — n. 1992/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1992/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1992/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOTTIGLIERI DAVIDE nato a TORINO il 23/04/1970 avverso la sentenza del 18/03/2021 della CORTE APPELLO di TORINOtiate-avviSZT'altei5erti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO; E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di Torino, con la sentenza impugnata, ha confermato la sentenza resa il 6 ottobre 2020 dal GIP del Tribunale di Torino che ha dichiarato BOTTIGLIERI DAVIDE responsabile dei reati di tentata estorsione e di rapina. Propone ricorso per cassazione Bottiglieri deducendo che doveva essere assolto per non avere commesso il fatto. Il ricorso è inammissibile. Tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue doglianze. Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Ordinanza — n. 1992/2022 — snpen · Corte di Cassazione: c) c.p.p. in quanto non si confronta con l'articolata ed esaustiva motivazione della corte e non consente di comprendere le ragioni poste a fondamento della censura. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

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azione civile tentata estorsione risarcimento per atto illecito altri reati reati violenti perseguimento penale per diffamazione

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOTTIGLIERI DAVIDE nato a TORINO il 23/04/1970 avverso la sentenza del 18/03/2021 della CORTE APPELLO di TORINOtiate-avviSZT'altei5erti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di Torino, con la sentenza impugnata, ha confermato la sentenza resa il 6 ottobre 2020 dal GIP del Tribunale di Torino che ha dichiarato BOTTIGLIERI DAVIDE responsabile dei reati di tentata estorsione e di rapina. Propone ricorso per cassazione Bottiglieri deducendo che doveva essere assolto per non avere commesso il fatto. Il ricorso è inammissibile. Tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue doglianze. Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) c.p.p. in quanto non si confronta con l'articolata ed esaustiva motivazione della corte e non consente di comprendere le ragioni poste a fondamento della censura. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 7/12/2021 Il Consi