Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 1991/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal against appellate settlement sentence dismissed as inadmissible due to penalty determination grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1991/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it challenged a penalty determination within a settlement agreement. The appellant argued that an aggravating circumstance should have been eliminated due to the prescription of a related crime, while the lower court had already partially reformulated the sentence based on a settlement. The court ruled that grievances regarding the specific calculation of the penalty in a settlement are excluded from cassation review.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 599-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: In appeals based on settlement agreements, appeals challenging the determination of the penalty are inadmissible as they do not concern the formation of will, prosecutor consent, or content of the ruling.

Parole chiave

Generato dall'IA
settlement agreement appeal penalty determination review inadmissible cassation appeal aggravating circumstance exclusion prescription of related crime alleggerimento della pena adeguamento della pena proporzionalità della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 599-bis cod. proc. pen.
E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di Torino, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod.
Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
in conseguenza della intervenuta prescrizione del reato connesso contestato al capo D della rubrica Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis, cod.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
Art. 129 cod. proc. pen.
Legge n. 103 del 2017
- come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta avverso una sentenza pronunciata ex art.
art. 599-bis cod. proc. pen
Ed infatti va ricordato che in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, Sentenza n. 22002 del 10/04/2019
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SOLLA MASSIMILIANO nato a OVADA il 06/10/1967 avverso la sentenza del 27/04/2021 della CORTE APPELLO di TORINOttatcravvtstraffe-rieft-i-; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di Torino, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., parzialmente riformando la sentenza resa dal Tribunale di Alessandria il 20 marzo 2019, che ha dichiarato la responsabilità di SOLLA MASSIMILIANO in ordine ai reati di ricettazione ascrittigli, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva, ha rideterminato la pena inflitta. Ricorre l'imputato deducendo violazione di legge in relazione alla mancata eliminazione della circostanza aggravante prevista dall'articolo 61 numero 2 cod.pen. in conseguenza della intervenuta prescrizione del reato connesso contestato al capo D della rubrica Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta avverso una sentenza pronunciata ex art. 599-bis cod. proc. pen..

Ed infatti va ricordato che in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge. (Sez. 2 - , Sentenza n. 22002 del 10/04/2019 Ud. (dep. 20/05/2019) Rv. 276102 - 01 Tenuto presente che la sentenza è frutto dell'accordo tra le parti, i motivi di ricorso sulla sussistenza dell'aggravante sono inammissibili.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 7/12/2021 Il Consigliere Estensore MARIA DANIELA BR LLINO Il Pre faente e , cAN LUC