Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of specific grounds under Article 581(1)(c) of the Code of Criminal Procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it failed to meet the specific requirements of Article 581(1)(c) of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued that the Court of Appeal omitted responses to grievances and failed to justify the denial of specific and general mitigating circumstances. The court rejected this, noting that the lower court's reasoning was ample, logically sound, and adequately addressed all complaints without needing further elaboration.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.; The appeal is inadmissible if the contested judgment contains ample and logically correct reasoning that adequately responds to all grievances, rendering the appeal's specific grounds unnecessary.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUSSO GIUSEPPE nato a CATANIA il 09/11/1975 avverso la sentenza del 23/02/2021 della CORTE APPELLO di CATANIA4ate-errotscr alie-pa di; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di Catania, con la sentenza impugnata, ha confermato la sentenza resa il 2 ottobre 2019 dal Tribunale di Catania che ha dichiarato la responsabilità di RUSSO GIUSEPPE in ordine a diversi episodi di ricettazione di autovetture e di parti di motore e di violazione dei sigilli. Propone ricorso per cassazione l'imputato deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine agli articoli 62 bis, 69,81 capoverso, 133 e 648 comma due cod.pen. poiché la corte ha omesso di rispondere alle doglianze dedotte con l'atto di appello e non ha motivato il mancato riconoscimento dell'attenuante del fatto di particolare tenuità e il diniego delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non si confronta con l'articolata ed esaustiva motivazione della corte che ha fornito adeguata risposta a tutte le doglianze formulate e si limita a reiterare le censure già formulate. In particolare la corte ha sottolineato che non ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'attenuante invocata poiché il profilo economico dei beni oggetto della ricettazione non può ritenersi lieve e non ha applicato le attenuanti generiche poiché non emergono elementi di segno positivo che possono essere valorizzati, considerato che la confessione dell'imputato è intervenuta tardivamente. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 7/12/2021 Il Consigliere Estensore MARIA D N 1_A BORSELLINO Il Pr id nte f LUC MPERIALI D ru. s 'J 'LLERiA