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Ordinanza — n. 1985/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1985/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1985/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di appello di Catania confermava la pronuncia con la quale il primo giudice aveva condannato Salvatore Bellanti alla pena ritenuta di giustizia per il reato di rapina aggravata in concorso. Propone ricorso Salvatore Bellanti, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza per vizio motivazionale in ordine al giudizio di comparazione fra circostanze.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 1985/2022 — snpen · Corte di Cassazione: All'inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativannente fissata in ragione dei motivi dedotti.

Parole chiave

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aggravamento della pena commisurazione della pena per rapina riesame dell'entità pena altri capi d'accusa reati penali gravi revisione della sentenza penale
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BELLANTI SALVATORE nato a CATANIA il 24/10/1983 avverso la sentenza del 19/01/2021 della CORTE APPELLO di CATANIA4ate-avv.ise--al1e-perrti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERO MESSINI D'AGOSTINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di appello di Catania confermava la pronuncia con la quale il primo giudice aveva condannato Salvatore Bellanti alla pena ritenuta di giustizia per il reato di rapina aggravata in concorso.

2. Propone ricorso Salvatore Bellanti, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza per vizio motivazionale in ordine al giudizio di comparazione fra circostanze.

3. Il ricorso è inammissibile perché proposto con un motivo manifestamente infondato. La Corte di appello, con una specifica e incensurabile motivazione, ha evidenziato le ragioni per le quali, in considerazione delle modalità del fatto, non vi fossero elementi per rivedere il giudizio di equivalenza fra le attenuanti generiche e le circostanze aggravanti previste dall'art. 628, terzo comma, n. 1, del codice penale. Sul punto va ribadito che secondo il diritto vivente, «le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto» (così Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, Pennelli, Rv. 270450; in precedenza, nel medesimo senso, v.

Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931; più di recente v. Sez. 4, n. 15187 del 16/01/2018, Romano, Rv. 273013, in motivazione, nonché, da ultimo, Sez. 2, n. 39576 del 20/10/2021, Vozza, non mass.).

4. All'inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativannente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 7 dicembre 2021. Il Consigliere estensore Piero, Messini D'Agostini 0,„‘Lp-7 Il Pres \ente Lucia i mperial