Ordinanza — n. 1982/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PALAZZOLO FILIPPO nato a ALCAMO il 28/10/1979 avverso la sentenza del 23/10/2020 della CORTE APPELLO di PALERMO-elerto-anTger'alte-pegti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO; E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di Palermo, con la sentenza impugnata, parzialmente riformando la sentenza resa il 4 maggio 2018 dal Tribunale di Palermo nei confronti di PALAZZOLO FILIPPO, ha dichiarato l'estinzione del reato contravvenzionale di cui all'art. 707 cod.pen. e ha per l'effetto ridotto la pena residua per il delitto di ricettazione. Propone ricorso per cassazione l'imputato deducendo: -violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla provenienza illecita dei pezzami di rame tra l'altro bruciati ritrovati nella disponibilità dell'imputato, osservando che la provenienza furtiva di questo materiale è stata ritenuta in sentenza in forza delle testimonianze di Nicolosi e Catarinicchia, che non hanno reso al riguardo dichiarazioni convincenti poiché non sono stati in grado di spiegare per quale motivo hanno riconosciuto detti cavi come di proprietà della Telecom. Il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 707 cod.pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 1982/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 707 cod.pen. e ha per l'effetto ridotto la pena residua per il delitto di ricettazione. Propone ricorso per cassazione l'imputato deducendo: -violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla provenienza illecita dei pezzami di rame tra l'altro bruciati ritrovati nella disponibilità dell'imputato, osservando che la provenienza furtiva di questo materiale è stata ritenuta in sentenza in forza delle testimonianze di Nicolosi e Catarinicchia, che non hanno reso al riguardo dichiarazioni convincenti poiché non sono stati in grado di spiegare per quale motivo hanno riconosciuto detti cavi come di proprietà della Telecom. Il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PALAZZOLO FILIPPO nato a ALCAMO il 28/10/1979 avverso la sentenza del 23/10/2020 della CORTE APPELLO di PALERMO-elerto-anTger'alte-pegti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di Palermo, con la sentenza impugnata, parzialmente riformando la sentenza resa il 4 maggio 2018 dal Tribunale di Palermo nei confronti di PALAZZOLO FILIPPO, ha dichiarato l'estinzione del reato contravvenzionale di cui all'art. 707 cod.pen. e ha per l'effetto ridotto la pena residua per il delitto di ricettazione. Propone ricorso per cassazione l'imputato deducendo: -violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla provenienza illecita dei pezzami di rame tra l'altro bruciati ritrovati nella disponibilità dell'imputato, osservando che la provenienza furtiva di questo materiale è stata ritenuta in sentenza in forza delle testimonianze di Nicolosi e Catarinicchia, che non hanno reso al riguardo dichiarazioni convincenti poiché non sono stati in grado di spiegare per quale motivo hanno riconosciuto detti cavi come di proprietà della Telecom. Il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) c.p.p. in quanto non si confronta con la succinta ma esaustiva motivazione della corte, la quale ha ribadito che entrambi i testi hanno confermato di avere riconosciuto il cavo dalla guaina e dal suo colore. Va detto peraltro che l'imputato non ha dichiarato nulla in merito alla provenienza del rame di cui è stato trovato in possesso e ciò, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, è sintomo della sua consapevolezza in ordine alla provenienza illecita del bene detenuto. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 7/12/2021 Il Consigliere Estensore MARIA DAN EL BORSELLINO Il Pre 'ente L