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Ordinanza — n. 1977/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1977/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1977/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GALIZIA SALVATORE nato a NOTO il 13/07/1971 avverso la sentenza del 28/01/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdate avvi.so-el+e-perrti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO; E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di Torino, con la sentenza impugnata, ha confermato la sentenza resa il 9 gennaio 2020 dal Tribunale di Prs-tóia che, per quel che qui rileva, ha ribadito la responsabilità di GALIZIA SALVATORE in ordine ai reati di truffa e falso ascritti in rubrica e ha ridotto la pena inflitta. Propone ricorso per cassazione l'imputato, tramite difensore di fiducia, deducendo che la Corte di Appello avrebbe dovuto assolvere l'imputato per non avere commesso il fatto. Il ricorso è inammissibile, perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Ordinanza — n. 1977/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Propone ricorso per cassazione l'imputato, tramite difensore di fiducia, deducendo che la Corte di Appello avrebbe dovuto assolvere l'imputato per non avere commesso il fatto. Il ricorso è inammissibile, perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

Parole chiave

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perseguimento penale per truffa sviamento della giustizia inchiesta per falsità atti falsificazione di monete truffa all'assistenza sociale reticenza dolosa dei difetti

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GALIZIA SALVATORE nato a NOTO il 13/07/1971 avverso la sentenza del 28/01/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdate avvi.so-el+e-perrti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di Torino, con la sentenza impugnata, ha confermato la sentenza resa il 9 gennaio 2020 dal Tribunale di Prs-tóia che, per quel che qui rileva, ha ribadito la responsabilità di GALIZIA SALVATORE in ordine ai reati di truffa e falso ascritti in rubrica e ha ridotto la pena inflitta. Propone ricorso per cassazione l'imputato, tramite difensore di fiducia, deducendo che la Corte di Appello avrebbe dovuto assolvere l'imputato per non avere commesso il fatto. Il ricorso è inammissibile, perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) c.p.p.. Tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue doglianze. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 7/12/2021 Il Consigliere Estensore MARIA DANI ORSELLINO Il Pre, : -nte l i LUCIA 1), , ,1 PERIAL