Ordinanza — n. 1974/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza di cui in epigrafe la Corte di appello di Torino confermava la decisione con la quale il primo giudice aveva condannato Marius Vasile MALUREANU per i reati di tentata rapina e lesione personale, rideterminando la pena sulla base della indicazione delle parti nella richiesta di concordato proposta ex art. 599 bis cod. proc. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 599 bis cod. proc. pen; Ordinanza — n. 1974/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 599 bis cod. proc. pen.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MALUREANU MARIUS VASILE nato il 13/08/1978 avverso la sentenza del 08/04/2021 della CORTE APPELLO di TORINO-dato--31.0.4s-e-a4443-p.ar_tt; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERO MESSINI D'AGOSTINI; \,
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di appello di Torino confermava la decisione con la quale il primo giudice aveva condannato Marius Vasile MALUREANU per i reati di tentata rapina e lesione personale, rideterminando la pena sulla base della indicazione delle parti nella richiesta di concordato proposta ex art. 599 bis cod. proc. pen.
2. Propone ricorso Marius Vasile MALUREANU, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza per violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza.
3. Il ricorso è palesemente e radicalmente inammissibile: a prescindere da ogni considerazione inerente all'ammissibilità dell'impugnazione per motivi sul trattamento sanzionatorio, basti rilevare che la Corte di appello, accogliendo la richiesta di concordato, ha proprio ritenuto le attenuanti generiche prevalenti sulla recidiva, modificando il precedente giudizio di equivalenza.
4. All'inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 7 dicembre 2021. Il Consigliere estensore Pierd Messini D'Agostin