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Ordinanza — n. 1968/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1968/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1968/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di appello di Napoli confermava la pronuncia con la quale il primo giudice aveva dichiarato Diego Infante colpevole di quattro rapine e di un furto con strappo, rideterminando la pena in tre anni, nove mesi, dieci giorni di reclusione e 1.600 euro di multa.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 1968/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile perché proposto con un motivo manifestamente infondato. La Corte di appello, con una specifica e incensurabile motivazione, ha evidenziato le ragioni per le quali, in considerazione della gravità dei fatti, non vi fossero elementi per rivedere il giudizio di equivalenza fra le attenuanti generiche e le circostanze aggravanti previste dall'art. 628, terzo comma, n. 1, del codice penale, considerato anche che la pena base, quanto a quella detentiva, è stata determinata nel minimo edittale e che l'aumento per la continuazione (otto mesi di reclusione complessivi) è stato particolarmente contenuto.

Parole chiave

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infrazione privilegiata aggravamento della pena pena complementare reati penali gravi commisurazione della pena per rapina altri reati
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: INFANTE DIEGO nato a NAPOLI il 03/01/2001 avverso la sentenza del 08/02/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERO MESSINI D'AGOSTINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di appello di Napoli confermava la pronuncia con la quale il primo giudice aveva dichiarato Diego Infante colpevole di quattro rapine e di un furto con strappo, rideterminando la pena in tre anni, nove mesi, dieci giorni di reclusione e 1.600 euro di multa.

2. Propone ricorso Diego Infante, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza per vizio motivazionale e violazione di legge in ordine al giudizio di comparazione fra circostanze.

3. Il ricorso è inammissibile perché proposto con un motivo manifestamente infondato. La Corte di appello, con una specifica e incensurabile motivazione, ha evidenziato le ragioni per le quali, in considerazione della gravità dei fatti, non vi fossero elementi per rivedere il giudizio di equivalenza fra le attenuanti generiche e le circostanze aggravanti previste dall'art. 628, terzo comma, n. 1, del codice penale, considerato anche che la pena base, quanto a quella detentiva, è stata determinata nel minimo edittale e che l'aumento per la continuazione (otto mesi di reclusione complessivi) è stato particolarmente contenuto.

Sul punto va ribadito che secondo il diritto vivente, «le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto» (così Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, Pennelli, Rv. 270450; in precedenza, nel medesimo senso, v.

Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931; più di recente v. Sez. 4, n. 15187 del 16/01/2018, Romano, Rv. 273013, in motivazione, nonché, da ultimo, Sez. 2, n. 39576 del 20/10/2021, Vozza, non mass.).

4. All'inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 7 dicembre 2021. Il Consigliere estensore P. D'Agostini R1 Il Presi .nte Lucia 411mOriali DEPOSì