Italian court dismisses appeal for lack of specific grounds linking arguments to the contested judgment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Cosimo Calaiero inadmissible due to a complete lack of specific grounds connecting his arguments to the facts or law of the contested judgment. Although the defense requested generic mitigating circumstances and minimal sentencing, the lower courts had already addressed these points, rendering the new claims irrelevant. Consequently, the appeal was rejected, and Calaiero was ordered to pay procedural costs and a fine of three thousand euros.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it lacks extrinsic specificity by failing to explicitly correlate the grounds of appeal with the factual or legal bases of the judgment, and intrinsic specificity if it contains no reference to the specific case.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALAIERO COSIMO nato a TARANTO il 14/02/1956 avverso la sentenza del 21/04/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERO MESSINI D'AGOSTINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, confermava la pronuncia con la quale il primo giudice aveva condannato Cosimo Calaiero alla pena ritenuta di giustizia per il reato di truffa.
2. Propone ricorso Cosimo Calaiero, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza per violazione di legge e vizio motivazionale.
3. Il ricorso è inammissibile perché privo non solo di specificità estrinseca, vale a dire della «esplicita correlazione dei motivi di impugnazione con le ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della sentenza impugnata» (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822), ma anche di specificità intrinseca, mancando qualsiasi riferimento al caso in esame. La difesa ha persino invocato il riconoscimento delle attenuanti generiche e la determinazione della pena nel minimo edittale, quando i giudici di merito hanno già accolto dette istanze in tema di trattamento sanzionatorio.
4. All'inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 7 dicembre 2021. Il Consigliere estensore PieroMessini D'Agostini Il Pres nte Luci nnperiali