Italian Court dismisses appeals for genericity and lack of motivation regarding conviction for receiving stolen goods.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals filed by three defendants against a second-instance conviction for receiving stolen goods inadmissible. The defendants argued the lower court's reasoning was lacking and illogical regarding their liability and sentencing, but the court found their grievances too generic and repetitive of previous arguments. The court rejected the claims because the defense failed to specifically address the factual and legal grounds of the judgment and attempted to re-evaluate evidence, which is precluded at this stage.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: Appeals are inadmissible if they lack specific grounds linking grievances to the judgment's reasoning or if they attempt a new evaluation of evidence rather than challenging the logic of the existing decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: LINARDI FRANCESCO nato a CORIGLIANO CALABRO il 27/02/1965 LINARDI ALESSANDRO nato a CORIGLIANO CALABRO il 26/12/1989 COZZOLINO GIACOMO nato a CORIGLIANO CALABRO il 24/05/1972 avverso la sentenza del 11/02/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERO MESSINI D'AGOSTINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di appello di Catanzaro confermava la pronuncia con la quale il primo giudice aveva condannato Francesco Linardi, Alessandro Linardi e Giacomo Cozzolino alla pena ritenuta di giustizia per il reato di ricettazione in concorso.
2. Propongono ricorso Francesco Linardi, Alessandro Linardi e Giacomo Cozzolino, a mezzo del comune difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza per mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità e alla quantificazione della pena.
3. I ricorsi sono inammissibili per la genericità e la manifesta infondatezza dei motivi, reiterativi delle doglianze avanzate con l'atto di appello, disattese dalla Corte territoriale con motivazione adeguata e per nulla illogica. In punto di responsabilità il ricorso è inammissibile perché del tutto privo di specificità estrinseca, «che può essere definita come la esplicita correlazione dei motivi di impugnazione con le ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della sentenza impugnata» (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822): la difesa non si è adeguatamente confrontata con le puntuali e ampie argomentazioni della sentenza impugnata (pagg. 6-10), sulla base delle quali ha correttamente applicato il principio secondo cui la prova della consapevolezza della provenienza illecita del bene ricevuto può desumersi da qualsiasi elemento e quindi anche dalla omessa o inattendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, che è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, spiegabile con un acquisto in mala fede (Sez.
U, n. 35535 del 12/07/2007, Ruggiero, Rv. 236914; Sez. 2, n. 25429 del 21/04/2017, Sarr, Rv. 270179; Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713; Sez. 2, n. 52271 del 10/11/2016, Agyemang, Rv. 268643). Nel contempo la difesa, pur avendo formalmente espresso censure riconducibili alle categorie del vizio di motivazione, in realtà non ha lamentato una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica ma una decisione erronea, in quanto fondata su una valutazione asseritamente sbagliata del materiale probatorio. Tuttavia, secondo il diritto vivente, è preclusa alla Corte di cassazione «la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova» (così Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; in senso conforme, ex plurimis, v.
Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, dep. 2019, Battaglia, Rv. 275100, in motivazione; Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017, dep. 2018, Colomberotto, Rv. 271702; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482). Priva di ogni pregio è la doglianza sul trattamento sanzionatorio, considerato che la pena base è stata determinata nel minimo edittale, prima di essere diminuita nella massima estensione possibile per il riconoscimento delle attenuanti generiche.
4. All'inammissibilità delle impugnazioni proposte segue ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di C 3.000 ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. Non vengono liquidate per questo grado di giudizio le spese alla parte civile, che si è limitata a depositare conclusioni scritte, senza svolgere alcuna argomentazione.
Condivide il Collegio il principio, già affermato da questa Corte, secondo il quale, nel procedimento che si svolge dinanzi alla Corte di cassazione in camera di consiglio nelle forme previste dagli artt. 610 e 611 cod. proc. pen., quando il ricorso dell'imputato viene dichiarato per qualsiasi causa inammissibile, va disposta la condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, purché questa abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare la avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria (Sez. 7, n. 44280 del 13/09/2016, C., Rv. 268139;
Sez. 7, n. 7425 del 28/01/2016, Botta, Rv. 265974).
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il