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Ordinanza — n. 1958/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1958/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1958/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOMBARDO SALVATORE nato a MELITO DI PORTO SALVO il 19/08/1985 avverso la sentenza del 14/10/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO; E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di Catanzaro con la sentenza impugnata ha confermato quella resa dal Tribunale di Crotone il 12 marzo 2019 che ha affermato la responsabilità di LOMBARDO Salvatore in ordine al reato di truffa continuata ed aggravata in danno dell'Inps . Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo: - Illogicità della sentenza poiché non emerge la prova della colpevolezza del Lombardo il quale figurava quale dipendente lavoratore della ditta fittizia intestata al coimputato Nichetti e il giudizio di responsabilità si fonda esclusivamente sulle dichiarazioni del coimputato che potrebbero essere non veritiere e risultano prive di riscontri esterni.

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Ordinanza — n. 1958/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorrente non si confronta con questa motivazione e reitera le censure già formulate con l'appello. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

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accuse di truffa credito lombard indagine internazionale per truffa complicità in sottrazione d'imposta falsità ideologica in documenti imputazione contabile

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOMBARDO SALVATORE nato a MELITO DI PORTO SALVO il 19/08/1985 avverso la sentenza del 14/10/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di Catanzaro con la sentenza impugnata ha confermato quella resa dal Tribunale di Crotone il 12 marzo 2019 che ha affermato la responsabilità di LOMBARDO Salvatore in ordine al reato di truffa continuata ed aggravata in danno dell'Inps . Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo: - Illogicità della sentenza poiché non emerge la prova della colpevolezza del Lombardo il quale figurava quale dipendente lavoratore della ditta fittizia intestata al coimputato Nichetti e il giudizio di responsabilità si fonda esclusivamente sulle dichiarazioni del coimputato che potrebbero essere non veritiere e risultano prive di riscontri esterni.

La corte non ha risposto alla censura formulata così incorrendo in violazione di legge. -Omessa valutazione della mancanza di riscontri esterni rispetto alle dichiarazioni del coimputato. Nel caso di specie il ricorso è generico poiché non si confronta con l'articolata ed esaustiva motivazione della corte che ha fornito adeguata risposta a tutte le doglianze formulate e si limita a reiterare le censure già formulate. La corte ha ritenuto generico e al limite della inammissibilità l'appello proposto nell'interesse del lombardo osservando che questi non viene raggiunto non soltanto dalla chiamata in reità della Nichetti ma anche da quella di Federico Teresa figlia dell'altro correo deceduto che si pone come riscontro delle accuse formulate dal Nichetti.

Il ricorrente non si confronta con questa motivazione e reitera le censure già formulate con l'appello. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 7/12/2021 Il Con