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Ordinanza — n. 1957/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1957/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1957/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BROVARONE LUCA nato a BIELLA il 29/10/1970 avverso la sentenza del 20/11/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO; E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di Torino con la sentenza impugnata ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto da BROVARONE LUCA avverso la sentenza del Tribunale di Asti del 22 dicembre 2017 che ha ritenuto la responsabilità del predetto per il reato di truffa, pronunzia che per l'effetto ha dichiarato esecutiva. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo: - violazione di legge in ordine all'applicabilità dell'articolo 131 bis codice penale; in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche; in relazione alla sussistenza della fattispecie civilistica del dolo incidente in luogo della truffa; in ordine al trattamento sanzionatorio per la eccessiva gravità della pena, per la mancata concessione della sospensione condizionale e del beneficio della non menzione e in ordine all'affermazione di responsabilità in violazione del principio dell'oltre ragionevole dubbio.

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Ordinanza — n. 1957/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Nel caso di specie il ricorso è generico poiché non si confronta con la motivazione della corte di appello che ha dichiarato la inammissibilità dell'appello per difetto di specificità e risulta del tutto disancorato dalla motivazione della sentenza impugnata, che neppure censura, limitandosi a reiterare le doglianze già formulate con l'atto di gravame e già ritenute inammissibili. Alla inammissibilità del ricorso consegue la- condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

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abbandono del procedimento per truffa truffa in materia di credito frode fiscale in materia doganale esame di cassazione corruzione nell'esecuzione forzata altri reati

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la- condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BROVARONE LUCA nato a BIELLA il 29/10/1970 avverso la sentenza del 20/11/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di Torino con la sentenza impugnata ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto da BROVARONE LUCA avverso la sentenza del Tribunale di Asti del 22 dicembre 2017 che ha ritenuto la responsabilità del predetto per il reato di truffa, pronunzia che per l'effetto ha dichiarato esecutiva. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo: - violazione di legge in ordine all'applicabilità dell'articolo 131 bis codice penale; in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche; in relazione alla sussistenza della fattispecie civilistica del dolo incidente in luogo della truffa; in ordine al trattamento sanzionatorio per la eccessiva gravità della pena, per la mancata concessione della sospensione condizionale e del beneficio della non menzione e in ordine all'affermazione di responsabilità in violazione del principio dell'oltre ragionevole dubbio.

Nel caso di specie il ricorso è generico poiché non si confronta con la motivazione della corte di appello che ha dichiarato la inammissibilità dell'appello per difetto di specificità e risulta del tutto disancorato dalla motivazione della sentenza impugnata, che neppure censura, limitandosi a reiterare le doglianze già formulate con l'atto di gravame e già ritenute inammissibili. Alla inammissibilità del ricorso consegue la- condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 7/12/2021 Il Consigliere Estensore MARIA DANI