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Ordinanza — n. 1954/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds under Article 581 of the Code of Criminal Procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1954/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it failed to meet the specific requirements of Article 581, paragraph 1, letter c) of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued for a lighter sentence and a different legal qualification of the attempted theft versus receipt, but the lower court provided ample and logically correct reasoning addressing all grievances. The court rejected these claims as the lower court's decision was well-motivated and the appellant's arguments merely reiterated previous criticisms without new substantive grounds.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.; The appeal is inadmissible if the contested judgment contains ample and logically correct reasoning that adequately responds to all grievances, rendering the appellant's complaints merely a repetition of previous censure.

Parole chiave

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inadmissibility appeal Article 581 c.p.p. lack of specific grounds repetition of censure amplified reasoning procedural requirements costs of appeal furto di lieve entità

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.
Il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COSTA MANLIO nato a ROMA il 13/04/1956 avverso la sentenza del 15/03/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di Roma, con la sentenza impugnata, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Roma I'l dicembre 2006 che ha dichiarato COSTA MANLIO responsabile del delitto di ricettazione di un'autovettura. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo: -Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, poiché a fronte di un minimo edittale fissato nella misura di due anni, i giudici di merito hanno determinato la pena base in anni tre di reclusione e la corte ha ritenuto congrua la pena irrogata valorizzando elementi che erano stati diversamente valutati dal tribunale. -Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata qualificazione giuridica della condotta ascritta in tentato furto aggravato, poiché nel caso in esame il bene era in sosta sulla pubblica via, allorquando sono stati monitorati la sottrazione e l'impossessamento ad opera dell'imputato e ciò integra la condotta di furto e non quella di ricettazione.

Inoltre le emergenze processuali inducono a ritenere che il fatto integri un tentativo di furto poiché la condotta dell'impossessamento è stata osservata dalle Forze dell'ordine presenti sicché i due imputati non avevano mai di fatto conseguito il possesso della autovettura e hanno interrotto l'azione delittuosa. Il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non si confronta con l'articolata ed esaustiva motivazione della corte che ha fornito adeguata risposta a tutte le doglianze formulate e si limita a reiterare le censure già formulate. In ordine alla qualificazione giuridica della condotta la corte ha reso ampia ed esaustiva motivazione evidenziando come proprio il comportamento osservato dai verbalizzanti dimostra che l'imputato non ha sottratto una vettura parcheggiata sulla pubblica via, ma aveva il compito di recuperare un'autovettura rubata da diversi giorni prendendola in consegna nel luogo in cui era stata parcheggiata, dopo essere stata sottratta.

La censura in ordine al trattamento sanzionatorio è manifestamente infondata poiché la corte ha reso adeguata motivazione spiegando che il tribunale ha escluso l'aumento per la recidiva e ha riconosciuto le attenuanti generiche, sicché non risulta esservi spazio per ulteriori riduzioni anche in ragione dei precedenti penali da cui risulta gravato e della gravità della condotta che si inserisce in una attività organizzata. In effetti la pena è stata determinata in misura prossima al minimo edittale e ridotta per le attenuanti generiche e per la riduzione del rito.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il