Ordinanza — n. 1945/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza di cui in epigrafe la Corte di appello di L'Aquila confermava la pronuncia con la quale il primo giudice aveva condannato Florian Podaru per il reato di ricettazione, ma riduceva la pena inflitta dal Tribunale di Chieti. Propone ricorso Florian Podaru, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza per vizio motivazionale in ordine all'affermazione di responsabilità.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 1945/2022 — snpen · Corte di Cassazione: All'inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PODARU FLORIAN nato il 17/11/1977 avverso la sentenza del 01/02/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERO MESSINI D'AGOSTINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di appello di L'Aquila confermava la pronuncia con la quale il primo giudice aveva condannato Florian Podaru per il reato di ricettazione, ma riduceva la pena inflitta dal Tribunale di Chieti.
2. Propone ricorso Florian Podaru, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza per vizio motivazionale in ordine all'affermazione di responsabilità.
3. Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi proposti, reiterativi delle doglianze avanzate con l'atto di appello, disattese dalla Corte territoriale con motivazione adeguata, per nulla manifestamente illogica. I giudici di merito hanno osservato che l'imputato utilizzò la propria scheda telefonica per quattro giorni sul cellulare provento di furto. La Corte di appello, aderendo alle ampie argomentazioni del primo giudice (pag. 2 della sentenza del Tribunale), ha correttamente applicato il principio secondo il quale la prova della consapevolezza della provenienza illecita del bene ricevuto può desumersi da qualsiasi elemento e quindi anche dalla omessa (come nel caso di specie) o inattendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, che è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, spiegabile con un acquisto in mala fede (Sez.
U, n. 35535 del 12/07/2007, Ruggiero, Rv. 236914; Sez. 2, n. 25429 del 21/04/2017, Sarr, Rv. 270179; Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120; Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713; Sez. 2, n. 52271 del 10/11/2016, Agyemang, Rv. 268643). Come evidenziato dalle Sezioni Unite, in questo modo «non si richiede all'imputato di provare la provenienza del possesso delle cose, ma soltanto di fornire una attendibile spiegazione dell'origine del possesso delle cose medesime, assolvendo non ad onere probatorio, bensì ad un onere di allegazione di elementi, che potrebbero costituire l'indicazione di un tema di prova per le parti e per i poteri officiosi del giudice, e che comunque possano essere valutati da parte del giudice di merito secondo i comuni principi del libero convincimento» (Sez.
U, n. 35535 del 12/07/2007, cit., in motivazione; in senso conforme, di recente, v. Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, cit.; Sez. 2, n. 43427 del 07/09/2016, Ancona, Rv. 267969). Va ribadito altresì che il reato di ricettazione è punibile anche a titolo di dolo eventuale, configurabile in presenza della rappresentazione da parte (j dell'agente della concreta possibilità della provenienza della cosa da delitto e della relativa accettazione del rischio, qualora egli non si sia limitato ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa (Sez.
U, n. 12433 del 26/11/2009, dep. 2010, Nocera, Rv. 246324).
4. All'inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 7 dicembre 2021. Il Consigliere estensore P