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Ordinanza — n. 1943/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1943/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1943/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SHEMELLARI FEJZI nato il 05/10/1984 avverso la sentenza del 16/03/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO; E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di Firenze, con la sentenza impugnata, parzialmente riformando la sentenza resa dal Tribunale di Prato il 16 gennaio 2019, che ha affermato la responsabilità di SHEMELLARI FEJZI in ordine al reato previsto dall'articolo 707 cod.pen. ha rideterminato la pena inflitta in tre mesi di arresto. Propone ricorso per cassazione l'imputato, tramite difensore di fiducia, deducendo: vizio di motivazione in ordine al rigetto del motivo di appello con cui si affermava la sussistenza di un giustificato motivo per la detenzione della tenaglia e della tronchese detenuti dall'imputato, in quanto risultava dagli atti che gli oggetti erano stati comprati poco prima.

Regesto Legislator

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articolo 707 cod.pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 1943/2022 — snpen · Corte di Cassazione: ha rideterminato la pena inflitta in tre mesi di arresto. Propone ricorso per cassazione l'imputato, tramite difensore di fiducia, deducendo: vizio di motivazione in ordine al rigetto del motivo di appello con cui si affermava la sussistenza di un giustificato motivo per la detenzione della tenaglia e della tronchese detenuti dall'imputato, in quanto risultava dagli atti che gli oggetti erano stati comprati poco prima.

Parole chiave

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porto abusivo di armi restrizioni accessorie infrazione alla legge sulle armi cosa accessoria arma personale oggetto pericoloso

Disposizioni normative citate

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articolo 707 cod.pen
E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di Firenze, con la sentenza impugnata, parzialmente riformando la sentenza resa dal Tribunale di Prato il 16 gennaio 2019, che ha affermato la responsabilità di SHEMELLARI FEJZI in ordine al reato previsto dall'articolo 707 cod.pen.
art. 616 c.p
268410 - 01) Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SHEMELLARI FEJZI nato il 05/10/1984 avverso la sentenza del 16/03/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di Firenze, con la sentenza impugnata, parzialmente riformando la sentenza resa dal Tribunale di Prato il 16 gennaio 2019, che ha affermato la responsabilità di SHEMELLARI FEJZI in ordine al reato previsto dall'articolo 707 cod.pen. ha rideterminato la pena inflitta in tre mesi di arresto. Propone ricorso per cassazione l'imputato, tramite difensore di fiducia, deducendo: vizio di motivazione in ordine al rigetto del motivo di appello con cui si affermava la sussistenza di un giustificato motivo per la detenzione della tenaglia e della tronchese detenuti dall'imputato, in quanto risultava dagli atti che gli oggetti erano stati comprati poco prima.

Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato in quanto deduce vizi di motivazione che non sussistono. La corte infatti ha reso idonea motivazione in ordine alla censura sollevata con l'atto di appello sottolineando il comportamento dell'imputato che non ha reso al momento alcuna giustificazione in ordine al possesso contestato, e la circostanza che comunque l'acquisto poco prima effettuato non avrebbe in ogni caso giustificato la detenzione degli strumenti in questione, ma era onere dell'imputato giustificare comunque il loro utilizzo.

Trattasi di motivazione congrua alle emergenze processuali, non manifestamente illogica e conforme ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in tema. È stato infatti precisato che è sufficiente ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art.707 cod. pen., il possesso o la immediata disponibilità, incombendo all'imputato l'obbligo di dare una seria giustificazione della destinazione attuale e lecita degli strumenti rinvenuti presso di lui. (Sez. 2, Sentenza n. 52523 del 03/11/2016 Ud. (dep. 12/12/2016 ) Rv. 268410 - 01) Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 7/12/2021 Il Consigliere Estensore MAR