Ordinanza — n. 1941/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FALEH SAMIR nato a CASABLANCA( MAROCCO) il 03/07/1980 avverso la sentenza del 17/11/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO; E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di Catanzaro con la sentenza impugnata parzialmente riformando la sentenza resa dalTribunale di Castrovillari il 8 febbraio 2017 nei confronti di FALEH SAMIR, riqualificata la condotta ai sensi dell'art. 648 comma due codice penale ridetermina la pena inflitta. Si addebita all'imputato di avere ricevuto 82 CD musicali sprovvisti del contrassegno Siae e cinque paia di scarpe marca Nike contraffatta, che deteneva per la vendita, esponendole su una bancarella. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo : - vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato. -Vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla prova della destinazione alla vendita della merce sequestrata - violazione di legge in relazione alla configurazione del delitto di ricettazione per mancanza di prova della consapevolezza della provenienza illecita del bene e del delitto di detenzione della vendita per carenza di consapevolezza in ordine all'illiceità della condotta. -Mancanza di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 c.p; Ordinanza — n. 1941/2022 — snpen · Corte di Cassazione: In data 16 novembre è pervenuta rinunzia all'impugnazione sottoscritta dall'avv. Giovanni Brandi Cordasco Salmena, al quale l'imputato ha conferito procura speciale . Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta rinunzia all'impugnazione . Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro mille a favore della cassa delle ammende.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FALEH SAMIR nato a CASABLANCA( MAROCCO) il 03/07/1980 avverso la sentenza del 17/11/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di Catanzaro con la sentenza impugnata parzialmente riformando la sentenza resa dalTribunale di Castrovillari il 8 febbraio 2017 nei confronti di FALEH SAMIR, riqualificata la condotta ai sensi dell'art. 648 comma due codice penale ridetermina la pena inflitta. Si addebita all'imputato di avere ricevuto 82 CD musicali sprovvisti del contrassegno Siae e cinque paia di scarpe marca Nike contraffatta, che deteneva per la vendita, esponendole su una bancarella. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo : - vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato. -Vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla prova della destinazione alla vendita della merce sequestrata - violazione di legge in relazione alla configurazione del delitto di ricettazione per mancanza di prova della consapevolezza della provenienza illecita del bene e del delitto di detenzione della vendita per carenza di consapevolezza in ordine all'illiceità della condotta. -Mancanza di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio.
In data 16 novembre è pervenuta rinunzia all'impugnazione sottoscritta dall'avv. Giovanni Brandi Cordasco Salmena, al quale l'imputato ha conferito procura speciale . Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta rinunzia all'impugnazione . Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro mille a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille alla cassa delle ammende. Così deciso il 7/12/2021 Il Consi I e Estensore MARIA D BORSELLINO Il Pre ente