Italian court dismisses appeal on recidivism sentencing increase as procedural bar under Art. 591 CPP.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ruling that the requested annulment of the sentence regarding the recidivism increase was procedurally barred. The appellant argued for a violation of law and lack of motivation concerning the aggravated penalty, while the court noted that such arguments fall outside the scope of permissible appeals under Article 591 of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.; Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.: Appeals cannot be lodged for reasons concerning the proportionality of the penalty or the balancing of circumstances, as these do not constitute a violation of the legal limit of the sanction.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL AZZAB YASSINE nato a KHOURIGBA( MAROCCO) il 21/04/1978 avverso la sentenza del 23/06/2020 del TRIBUNALE di NOVARA-e44- udita la relazione svolta dal Consigliere PIERO MESSINI D'AGOSTINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza di cui in epigrafe il Tribunale di Novara, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., applicava a Yassine EL AZZAB la pena concordata dalle parti per il reato di ricettazione, riconosciuta la continuazione con altri fatti- reato giudicati con sentenza divenuta irrevocabile.
2. Propone ricorso Yassine EL AZZAI3, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza per violazione di legge e omessa motivazione in ordine all'aumento determinato a titolo di continuazione.
3. Il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1 lett. b), cod. proc. pen., in relazione a quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, del codice di rito, inserito dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, che non consente l'impugnazione per motivi concernenti non la illegalità della pena, intesa come sanzione non prevista dall'ordinamento giuridico ovvero eccedente, per specie e quantità, il limite legale, bensì profili commisurativi della stessa, discendenti dalla violazione dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen., ovvero attinenti al bilanciamento delle circostanze del reato o alla misura delle diminuzioni conseguenti alla loro applicazione (cfr., ex plurimis, Sez. 5, n. 19757 del 16/04/2019, Bonfiglio Rv. 276509 nonché Sez. 5, n. 18304 del 23/01/2019, Rosettani, Rv. 275915; da ultimo v. Sez. 2, n. 40770 del 02/11/2021, Ciciriello, non mass.).
4. All'inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 7 dicembre 2021. Il Consigliere estensore Pi ro Mqssin