Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 1936/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1936/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1936/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZAMPINI MARCO nato a DOLO il 04/08/1988 avverso la sentenza del 21/12/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO; E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di Venezia con la sentenza impugnata ha confermato la sentenza resa il 21 dicembre 2018 dal Tribunale di Venezia che ha condannato ZAMPINI MARCO per il reato di rapina e, concesse le attenuanti generiche e l'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, lo ha condannato alla pena ritenuta di giustizia. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo: - violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica della condotta ascritta all'imputato quale delitto di rapina. Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché tardivo in quanto è pervenuto il 7 aprile 2021 mentre il termine per proporre ricorso avverso la sentenza impugnata scadeva il 5 aprile 2021.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 616 c.p; Ordinanza — n. 1936/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Ed infatti il dispositivo di sentenza pronunziato il 21 dicembre 2020 prevedeva il termine di 60 giorni per il deposito della motivazione, che è stata depositata tempestivamente, sicché dal 19 febbraio 2021 decorreva il termine di 45 giorni per il deposito del ricorso con scadenza al successivo 5 aprile 2021. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
ritardo ingiustificato dell'azione penale commisurazione della pena per rapina momento del reato violazione del principio di celerità durata dell'infrazione minaccia nel diritto penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZAMPINI MARCO nato a DOLO il 04/08/1988 avverso la sentenza del 21/12/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di Venezia con la sentenza impugnata ha confermato la sentenza resa il 21 dicembre 2018 dal Tribunale di Venezia che ha condannato ZAMPINI MARCO per il reato di rapina e, concesse le attenuanti generiche e l'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, lo ha condannato alla pena ritenuta di giustizia. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo: - violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica della condotta ascritta all'imputato quale delitto di rapina. Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché tardivo in quanto è pervenuto il 7 aprile 2021 mentre il termine per proporre ricorso avverso la sentenza impugnata scadeva il 5 aprile 2021.

Ed infatti il dispositivo di sentenza pronunziato il 21 dicembre 2020 prevedeva il termine di 60 giorni per il deposito della motivazione, che è stata depositata tempestivamente, sicché dal 19 febbraio 2021 decorreva il termine di 45 giorni per il deposito del ricorso con scadenza al successivo 5 aprile 2021. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 7/12/2021 Il Consigliere Estensore MAR IELA BORSELLINO Il Presid e LUCIANO I PERI