Ordinanza — n. 1935/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza di cui in epigrafe la Corte di appello di Venezia confermava la pronuncia con la quale il primo giudice aveva condannato Chaker Zidi alla pena ritenuta di giustizia per il reato di ricettazione. Propone ricorso Chaker Zidi, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza per violazione di legge e vizio motivazionale.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 129 c.p; Ordinanza — n. 1935/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile perché del tutto privo non solo di specificità estrinseca, vale a dire della «esplicita correlazione dei motivi di impugnazione con le ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della sentenza impugnata» (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822), ma anche di specificità intrinseca, mancando qualsiasi riferimento al caso in esame. La difesa ha persino censurato l'assenza di motivazione "quanto alla sussistenza di eventuali cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p.", in presenza di una "doppia conforme" e di una specifica e adeguata motivazione della sentenza impugnata in punto di responsabilità (pag. 4).
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZIDI CHAKER nato il 08/07/1988 avverso la sentenza del 21/12/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERO MESSINI D'AGOSTINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di appello di Venezia confermava la pronuncia con la quale il primo giudice aveva condannato Chaker Zidi alla pena ritenuta di giustizia per il reato di ricettazione.
2. Propone ricorso Chaker Zidi, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza per violazione di legge e vizio motivazionale.
3. Il ricorso è inammissibile perché del tutto privo non solo di specificità estrinseca, vale a dire della «esplicita correlazione dei motivi di impugnazione con le ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della sentenza impugnata» (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822), ma anche di specificità intrinseca, mancando qualsiasi riferimento al caso in esame. La difesa ha persino censurato l'assenza di motivazione "quanto alla sussistenza di eventuali cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p.", in presenza di una "doppia conforme" e di una specifica e adeguata motivazione della sentenza impugnata in punto di responsabilità (pag. 4).
4. All'inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 7 dicembre 2021. Il Consigliere estensore Pi roiMessg9 D'Agostini / fí