Ordinanza — n. 1930/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAHOUBI SAID nato il 04/05/1980 avverso la sentenza del 14/06/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdiate-avvi-se-erite-Trarti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA; RG. 28466/2021 FATTO E DIRITTO 1. Said Rahoubi, a mezzo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe, in forza della quale è stata confermata la sua condanna alla pena ritenuta di giustizia in relazione al reato di tentata rapina aggravata deducendo difetto di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza rispetto alle aggravanti contestate 2.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 69 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 1930/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna delle ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAHOUBI SAID nato il 04/05/1980 avverso la sentenza del 14/06/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdiate-avvi-se-erite-Trarti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA; RG. 28466/2021 FATTO E DIRITTO 1. Said Rahoubi, a mezzo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe, in forza della quale è stata confermata la sua condanna alla pena ritenuta di giustizia in relazione al reato di tentata rapina aggravata deducendo difetto di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza rispetto alle aggravanti contestate 2.
Il ricorso è inammissibile in ragione della manifesta infondatezza delle censure proposte Occorre rilevare che in tema di concorso di circostanze, il giudizio di comparazione risulta sufficientemente motivato quando il giudice, nell'esercizio del potere discrezionale previsto dall'art. 69 cod. pen. scelga la soluzione dell'equivalenza, anziché della prevalenza delle attenuanti, ritenendola quella più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto . Invero le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto. (Sez.
U, Sentenza n. 10713 del 25/02/2010 Ud. (dep. 18/03/2010 ) Rv. 245931 - 01, sicchè la sentenza sul punto è immune da censure avendo i giudici effettuato una valutazione complessiva tenendo, in particolare, conto della particolare gravità della condotta dell' imputato autore di un tentativo di rapina compiuto con modalità assai violente e considerata la personalità dello stesso che aveva già riportato condanne per reati violenti e che dal 2019 era sottoposto a misura custodiale per un grave episodio delittuoso.
3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna delle ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condannali% ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 23 Novembre 2021 Il Consigliere Estensore Il