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Ordinanza — n. 1923/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to manifest unfoundedness of the omitted suspended sentence claim.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1923/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Oussama Moukrim inadmissible, ruling that the lower court's decision was legally sound. Moukrim argued for the omission of a suspended sentence, but the appellate court correctly noted his prior criminal record and failure to comply with non-custodial measures precluded a favorable prognosis. Consequently, the appeal was rejected, and Moukrim was ordered to pay court costs and a fine to the State.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 609 c.p.p.: When a cassation appeal is based on the omission of a suspended sentence, it is inadmissible if the lower court's reasoning regarding the applicant's criminal history and conduct is legally sound and withstands the applicant's criticisms.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility suspended sentence omission manifest unfoundedness criminal record prognosis non-custodial measure violation court costs award Art. 616 c.p.p. pene condizionali

Disposizioni normative citate

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Art. 337 c.p.
Art. 628 comma 2 c.p.
Art. 609 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOUKRIM OUSSAMA nato il 19/01/1999 avverso la sentenza del 21/04/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA; R.G. 27922/2021 FATTO E DIRITTO 1. Oussama Moukrim ha proposto, a mezzo difensore di fiducia, ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe in forza della quale è stata confermata la sua condanna alla pena di anni due, mesi otto di reclusione di reclusione ed euro 533,00 di multa per i reati di cui agli artt. 337 e 628 comma 2 c.p., deducendo, con unico motivo, violazione di legge in relazione all' omesso riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena.

2. Il ricorso è inammissibile in ragione della manifesta infondatezza delle censure. Osserva la corte che i giudici territoriali - con argomentazioni congrue e corrette in diritto tali da resistere alle censure di parte ricorrente - hanno argomentato in ordine alle ragioni della esclusione della chiesta sospensione condizionale della pena, rilevando come i precedenti penali dell'imputato e la segnalazione per inosservanza della misura cautelare non custodiale non consentivano di formulare una prognosi favorevole.

3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 23 Novembre 2021 Il Consigliere Estensore Il P sj