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Ordinanza — n. 1922/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1922/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1922/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARSIGLIO ILARIA nato a ALESSANDRIA il 24/07/1977 avverso la sentenza del 16/04/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA; RG. 27921/2021 FATTO E DIRITTO 1. Marsiglio Ilaria ha proposto in data 1 Luglio 2021 ricorso per cassazione, da lei sottoscritto personalmente, avverso la sentenza in epigrafe deducendo vizio di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio a suo dire eccessivo.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 1922/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso deve essere dichiarato, de plano, inammissibile in quanto sottoscritto personalmente dalla ricorrente facoltà esclusa dall'art. 613 del codice di rito come modificato dalla Legge n. 103/2017, entrata in vigore il 3 Agosto 2017.

Parole chiave

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requisito della firma autografa permesso di promuovere un procedimento penale facoltà di astenersi dal testimoniare capacità di stare in giudizio diritto di ottenere una decisione diritto a un difensore

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARSIGLIO ILARIA nato a ALESSANDRIA il 24/07/1977 avverso la sentenza del 16/04/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA; RG. 27921/2021 FATTO E DIRITTO 1. Marsiglio Ilaria ha proposto in data 1 Luglio 2021 ricorso per cassazione, da lei sottoscritto personalmente, avverso la sentenza in epigrafe deducendo vizio di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio a suo dire eccessivo.

2. Il ricorso deve essere dichiarato, de plano, inammissibile in quanto sottoscritto personalmente dalla ricorrente facoltà esclusa dall'art. 613 del codice di rito come modificato dalla Legge n. 103/2017, entrata in vigore il 3 Agosto 2017.

3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso devono essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 23 Novembre 2021 Il Consigliere Estensore Il Pr nte