Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to manifestly unfounded challenges regarding mitigating circumstances and sentencing discretion.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible because the challenges raised by the appellant were manifestly unfounded. The appellant argued against the denial of generic mitigating circumstances and the specific sentence imposed for insurance fraud, claiming errors in the lower court's reasoning. The court rejected these arguments, affirming that the appellate court correctly applied statutory parameters for mitigation and exercised its discretionary power in sentencing without logical flaws.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 62-bis cod. pen.; Art. 133 c.p.: The Supreme Court dismisses appeals challenging the denial of generic mitigating circumstances or the sentencing discretion when the lower court's reasoning is not arbitrary or illogical, provided it sufficiently references the relevant statutory parameters.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAISTO PASQUALE nato a GIUGLIANO IN CAMPANIA il 19/09/1958 avverso la sentenza del 16/03/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA; R.G. 27892/2021 FATTO E DIRITTO 1. Pasquale Maisto, a mezzo del proprio difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe - in forza della quale è stata confermata la sua condanna alla pena di ani uno e mesi tre di reclusione per il reato di cui all' art. 642 c.p. - deducendo la erroneità e illogicità della motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche ed alla determinazione della pena.
2. Il ricorso deve ritenersi inammissibile in ragione della manifesta infondatezza delle censure proposte 2.1. Con riguardo alle invocate circostanze attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen. la Corte di appello ha congruamente motivato circa le ragioni del diniego del riconoscimento facendo riferimento anche alla personalità dell'imputato risultato coinvolto in una serie di truffe assicurative. Va, peraltro, ribadito che la Suprema Corte ha, d'altronde, più volte affermato che ai fini dell'applicabilità delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod. pen., il Giudice deve riferirsi ai parametri di cui all'art. 133 c.p., ma non è necessario, a tale fine, che li esamini tutti, essendo sufficiente che specifichi a quale di esso ha inteso fare riferimento. (Si veda ad esempio Sez. 2, Sentenza n. 2285 del 11/1072004 Ud. - dep. 25/01/2005 - Rv. 230691) 2.2.
Anche l' ulteriore motivo riguardante la pena è manifestamente infondato in quanto la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ipotesi che - nel caso di specie - non ricorre.
3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna ,l ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Amm