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Ordinanza — n. 1915/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1915/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1915/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: OUSSMA KHOBIB nato il 04/07/1987 ABDEL MOUMENE SAMIR nato il 15/10/2002 avverso la sentenza del 10/06/2021 del GIP TRIBUNALE di MILANO4at-e-a~e-al4e-part-i; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA; RG. 26914/2021 FATTO E DIRITTO 1. Abdel Moumene Samir e Oussma Khobib hanno proposto in data 23.6.2021 ricorsi per cassazione, da loro sottoscritti personalmente, avverso la sentenza in epigrafe - in forza della quale all' esito di patteggiamento è stata applicata loro la pena concordata pari rispettivamente ad anni uno, mesi dieci ed euro 600,00 di multa e di anni uno, mesi otto ed euro 560,00 di multa in relazione ai reati loro ascritti - deducendo, con identico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla erronea qualificazione della condotta e sollevando questione di costituzionalità dell' art. 613 c.p.p. per contrasto con gli artt. 111 comma 7 e 117 comma 1 Cost.2.

Regesto Legislator

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art. 613 c.p, art. 613 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 1915/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Va, pertanto, dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi e i ricorrenti vanno condannati al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dai ricorsi, si determina equitativamente in euro tremila ciascuno.

Parole chiave

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diritto a un difensore legittimazione a ricorrere rappresentanza legale difetto di legittimazione patrocinio obbligatorio prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria

Disposizioni normative citate

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art. 613 c.p
I ricorsi devono essere dichiarati, de plano, inammissibili in quanto sottoscritti personalmente da Persico Raffaele ed Esposito Raffaele Antonio, facoltà esclusa dall'art. 613 del codice di rito come modificato dalla Legge n.
art. 613 cod. proc. pen
272011 - 01 secondo cui è manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'arti, comma 55, legge n.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: OUSSMA KHOBIB nato il 04/07/1987 ABDEL MOUMENE SAMIR nato il 15/10/2002 avverso la sentenza del 10/06/2021 del GIP TRIBUNALE di MILANO4at-e-a~e-al4e-part-i; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA; RG. 26914/2021 FATTO E DIRITTO 1. Abdel Moumene Samir e Oussma Khobib hanno proposto in data 23.6.2021 ricorsi per cassazione, da loro sottoscritti personalmente, avverso la sentenza in epigrafe - in forza della quale all' esito di patteggiamento è stata applicata loro la pena concordata pari rispettivamente ad anni uno, mesi dieci ed euro 600,00 di multa e di anni uno, mesi otto ed euro 560,00 di multa in relazione ai reati loro ascritti - deducendo, con identico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla erronea qualificazione della condotta e sollevando questione di costituzionalità dell' art. 613 c.p.p. per contrasto con gli artt. 111 comma 7 e 117 comma 1 Cost.2.

I ricorsi devono essere dichiarati, de plano, inammissibili in quanto sottoscritti personalmente da Persico Raffaele ed Esposito Raffaele Antonio, facoltà esclusa dall'art. 613 del codice di rito come modificato dalla Legge n. 103/2017, entrata in vigore il 3 Agosto 2017. 2.1. Va, qui richiamato quanto affermato da Sez. U, Sentenza n. 8914 del 21/12/2017 Cc. (dep. 23/02/2018 ) Rv. 272011 - 01 secondo cui è manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'arti, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt.24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmente, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'elevato livello di qualificazione professionale richiesto dall'esercizio del diritto di difesa in cassazione rende ragionevole l'esclusione della difesa personale, tanto più in un sistema che ammette il patrocinio a spese dello Stato).

3. Va, pertanto, dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi e i ricorrenti vanno condannati al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dai ricorsi, si determina equitativamente in euro tremila ciascuno.

P.Q.M.

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in R