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Ordinanza — n. 1912/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1912/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1912/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRASSI GUALTIERO nato a TARANTO il 17/12/1967 ; jcee= avverso la sentenza del 09/12/2020 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA; RG. 26582/2021 FATTO E DIRITTO 1. Gualtiero Grassi a mezzo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe in forza della quale è stata confermata la sua condanna alla pena ritenuta di giustizia per il reato di truffa, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla affermazione di responsabilità.

Regesto Legislator

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art. 591 c.p, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 1912/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso devono essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila.

Parole chiave

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abbandono del procedimento per truffa sanzioni pecuniarie gravi addebiti penali modalità di calcolo dell'ammenda sanzione internazionale risarcimento per errore giudiziario

Disposizioni normative citate

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art. 591 c.p
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRASSI GUALTIERO nato a TARANTO il 17/12/1967 ; jcee= avverso la sentenza del 09/12/2020 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA; RG. 26582/2021 FATTO E DIRITTO 1. Gualtiero Grassi a mezzo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe in forza della quale è stata confermata la sua condanna alla pena ritenuta di giustizia per il reato di truffa, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla affermazione di responsabilità.

2. Il ricorso è inammissibile. Rileva la Corte che il ricorrente con il ricorso in esame ha formulato delle censure del tutto generiche ed aspecifiche, richiamando per lo più principi di carattere generale. In relazione a tale circostanza deve, allora, affermarsi l'inammissibilità del ricorso perchè il ricorrente non si confronta in alcun modo con gli effettivi ed amplissimi argomenti utilizzati in sede di motivazione del provvedimento impugnato. La mancanza di specificità del motivo, infatti, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), all'inammissibilità (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268823; Sez. 2, Sentenza n. 11951 del 29/01/2014 Rv. 259425, Lavorato; Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596).

3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso devono essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma,