Ordinanza — n. 1906/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARMELLINI CHANTAL nato a ROMA il 29/06/1977 avverso la sentenza del 27/04/2021 della CORTE APPELLO di ROMAclata_ausciso-4314e.—p_artj; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA; RG. 26361/2021 FATTO E DIRITTO 1. La Corte di Appello di Roma con la sentenza in epigrafe, in parziale riforma della sentenza di primo grado emessa all' esito di giudizio abbreviato, esclusa la contestata recidiva nonché l' aggravante di cui all' art. 638 comma 3 c.p., ritenute le già concesse attenuanti generiche e l' attenuante di cui all' art. 62 n. 6 c.p. prevalenti rispetto alla contestata aggravante di cui all' art. 628 comma 3 n.1. c.p., rideterminava la pena a carico di Carmellini Chantal in ordine ai reati di rapina e lesioni in anni due, mesi quattro e gg. venti di reclusione ed euro 800,00 di multa applicando la diminuente per il rito.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 638 comma 3 c.p, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 1906/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Carmellini Chantal, a mezzo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe deducendo violazione di legge e difetto di motivazione per avere la corte territoriale ritenuto la sussistenza dell' aggravante di cui all' art. 628 comma 3 n.1. c.p. e quanto alla determinazione del trattamento sanzionatorio non adeguatamente motivato, specie quanto all' aumento per la continuazione.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARMELLINI CHANTAL nato a ROMA il 29/06/1977 avverso la sentenza del 27/04/2021 della CORTE APPELLO di ROMAclata_ausciso-4314e.—p_artj; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA; RG. 26361/2021 FATTO E DIRITTO 1. La Corte di Appello di Roma con la sentenza in epigrafe, in parziale riforma della sentenza di primo grado emessa all' esito di giudizio abbreviato, esclusa la contestata recidiva nonché l' aggravante di cui all' art. 638 comma 3 c.p., ritenute le già concesse attenuanti generiche e l' attenuante di cui all' art. 62 n. 6 c.p. prevalenti rispetto alla contestata aggravante di cui all' art. 628 comma 3 n.1. c.p., rideterminava la pena a carico di Carmellini Chantal in ordine ai reati di rapina e lesioni in anni due, mesi quattro e gg. venti di reclusione ed euro 800,00 di multa applicando la diminuente per il rito.
2. Carmellini Chantal, a mezzo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe deducendo violazione di legge e difetto di motivazione per avere la corte territoriale ritenuto la sussistenza dell' aggravante di cui all' art. 628 comma 3 n.1. c.p. e quanto alla determinazione del trattamento sanzionatorio non adeguatamente motivato, specie quanto all' aumento per la continuazione.
3. Il ricorso è inammissibile 3.1. Il primo motivo è manifestamente infondato avendo la corte territoriale, con argomentazioni congrue e prive di aporie logico-giuridiche e confermando la medesima ricostruzione in fatto operata dal giudice di primo grado, ritenuto sussistente l'aggravante contestata in ragione del fatto che risultava accertato che la vittima aveva visto arrivare l' imputata insieme ad altro soggetto che si trovava in auto a pochi metri di distanza, così risultando integrati i presupposti di cui alla disposizione. 3.2. Il secondo motivo è da ritenere generico, aspecifico e comunque nel suo complesso manifestamente infondato. Osserva il collegio che il calcolo della pena effettuato dalla corte territoriale, operate le riduzioni in ragione del disposto bilanciamento delle circostanze, è stato operato muovendo dai criteri di computo già fissati dal primo giudice e non oggetto di specifiche censure in sede di appello, con conseguente inammissibilità del profilo.
4. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 23 Novembre 2021 Il Consigliere Estensore I