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Ordinanza — n. 1905/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1905/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1905/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DENTE PAOLO nato a ROMA il 15/03/1968 SAMBRINI ROBERTO nato a ROMA il 02/06/1969 avverso la sentenza del 26/03/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA; RG. 26345/2021 FATTO E DIRITTO 1. La Corte di Appello di Roma con la sentenza in epigrafe, confermava la sentenza di primo grado in forza della quale, all' esito di giudizio abbreviato, Dente Paolo e Sambrini Roberto erano stati condannati alla pena di anni tre di reclusione ed euro 1.200,00 di multa per i reati di rapina aggravata, porto abusivo di una pistola (replica di un'arma) e resistenza a P.U.

Regesto Legislator

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art. 337 c.p, art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 1905/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Invero, una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: 'pena congrua', 'pena equa' o 'congruo aumento', come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro).

Parole chiave

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tentata rapina abbandono del procedimento penale reato di coazione permesso di promuovere un procedimento penale difesa penale aiuto all'evasione di detenuti

Disposizioni normative citate

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art. 337 c.p
vizio di motivazione quanto alla affermazione della penale responsabilità per il reato di cui all' art. 337 c.p.; c.
art. 133 cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DENTE PAOLO nato a ROMA il 15/03/1968 SAMBRINI ROBERTO nato a ROMA il 02/06/1969 avverso la sentenza del 26/03/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA; RG. 26345/2021 FATTO E DIRITTO 1. La Corte di Appello di Roma con la sentenza in epigrafe, confermava la sentenza di primo grado in forza della quale, all' esito di giudizio abbreviato, Dente Paolo e Sambrini Roberto erano stati condannati alla pena di anni tre di reclusione ed euro 1.200,00 di multa per i reati di rapina aggravata, porto abusivo di una pistola (replica di un'arma) e resistenza a P.U.

2. Contro detta sentenza gli imputati propongono, a mezzo del medesimo difensore e con un unico atto, ricorsi per cassazione, formulando tre motivi: a. violazione di legge in ordine alla ritenuta di sussistenza di tentativo di rapina ed alla esclusione della configurabilità di una desistenza volontaria; b. vizio di motivazione quanto alla affermazione della penale responsabilità per il reato di cui all' art. 337 c.p.; c. vizio di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio a dire della difesa sproporzionato.

3. I ricorsi sono inammissibili. 3.1. Il primo motivo è manifestamente infondato. Occorre evidenziare che i giudici di merito, con argomentazioni congrue in fatto e corrette in diritto, hanno precisato che non poteva parlarsi di desistenza volontaria da parte degli imputati in quanto la determinazione a non proseguire l'azione da parte degli stessi era maturata in conseguenza di cause esterne che ne impedivano la prosecuzione o la rendevano, comunque, eccessivamente pericolosa, essendo stati i rapinatori notati dagli agenti di p.s. sopravvenuti sui luoghi - che gli stessi conoscevano benissimo - fatto questo che li aveva indotti ad allontanarsi.

Va rilevato che le censure formulate - finalizzate ad evidenziare che dal compendio probatorio era dato desumere che la scelta degli imputati di non proseguire era stata operata in una situazione di libertà interiore, in assenza di fattori esterni rivelatori di allarme - si risolvono in una inammissibile richiesta di rivalutazione del materiale probatorio in atti oggetto di disamina congrua, adeguata e logica da parte dei giudici di merito. Occorre, del resto, considerare che in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015 - dep. 27/11/2015, Musso, Rv. 26548201). 3.2.

Il secondo motivo è generico, aspecifico e, comunque, manifestamente infondato. I • Occorre rilevare che i giudici di merito, con una motivazione che non appare né carente né illogica né contraddittoria, hanno ritenuto configurabile il reato di resistenza a pubblico ufficiale in quanto i rapinatori, con il proprio motociclo, avevano speronato il mezzo condotto dagli agenti operanti dovendosi precisare che il giudice di legittimità, ai fini della valutazione della congruità della motivazione del provvedimento impugnato, deve fare riferimento alle sentenze di primo e secondo grado, le quali si integrano a vicenda confluendo in un risultato organico ed inscindibile. (Sez. 5, n. 14022 del 12/01/2016 - dep. 07/04/2016, Genitore e altro, Rv. 26661701).

Trattasi di ricostruzione congrua e priva di aporie logiche a fronte della quale ì ricorrenti mirano ad operare, in modo inammissibile, una lettura alternativa degli accadimenti. 3.3. Parimenti prive di fondamento alcuno sono le censure quanto al complessivo trattamento sanzionatorio. In ordine alla graduazione della pena va, infatti, ribadito che tale potere rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142).

Invero, una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: 'pena congrua', 'pena equa' o 'congruo aumento', come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro).

4. Va, pertanto, dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi proposti e i ricorrenti vanno condannati al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dai ricorsi, si determina equitativamente in euro tremila ciascuno.

P.Q.M.

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 23 Novemb