Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 1904/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1904/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1904/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CACCIATORE ENRICO nato a SERMONETA il 22/03/1960 avverso la sentenza del 29/04/2021 della CORTE APPELLO di ROMAd-ete-avvi.so-erFteinrerr+i; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA; R.G. 26305/2021 FATTO E DIRITTO 1. La Corte di Appello di Roma, con la sentenza di epigrafe, in parziale riforma della sentenza di primo grado appellata da Cacciatore Enrico, a seguito di concordato fra le parti con rinunzia dei motivi di appello ex art. 599 bis cod. proc. pen. ha rideterminato la pena a carico del predetto in relazione ai reati ascritti.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 599 bis cod. proc. pen, art. 378 c.p, art. 597 comma 3 c.p, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 1904/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila.

Parole chiave

Generato dall'IA
attenuazione libera della pena adeguamento della pena remissione della pena rinuncia al reddito recidiva nell'infrazione revoca della sospensione condizionale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 599 bis cod. proc. pen
La Corte di Appello di Roma, con la sentenza di epigrafe, in parziale riforma della sentenza di primo grado appellata da Cacciatore Enrico, a seguito di concordato fra le parti con rinunzia dei motivi di appello ex art. 599 bis cod. proc. pen.
art. 378 c.p
Cacciatore Enrico, ha proposto, a mezzo difensore di fiducia, ricorso per cassazione avverso la suindicata pronunzia deducendo due motivi: - violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla qualificazione delle condotte contestate che avrebbero dovuto essere riqualificate ai sensi dell'art. 378 c.p.
art. 597 comma 3 c.p
e non ex art.648 bis c.p.; - violazione di legge in relazione all' art. 597 comma 3 c.p.p.
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CACCIATORE ENRICO nato a SERMONETA il 22/03/1960 avverso la sentenza del 29/04/2021 della CORTE APPELLO di ROMAd-ete-avvi.so-erFteinrerr+i; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA; R.G. 26305/2021 FATTO E DIRITTO 1. La Corte di Appello di Roma, con la sentenza di epigrafe, in parziale riforma della sentenza di primo grado appellata da Cacciatore Enrico, a seguito di concordato fra le parti con rinunzia dei motivi di appello ex art. 599 bis cod. proc. pen. ha rideterminato la pena a carico del predetto in relazione ai reati ascritti.

2. Cacciatore Enrico, ha proposto, a mezzo difensore di fiducia, ricorso per cassazione avverso la suindicata pronunzia deducendo due motivi: - violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla qualificazione delle condotte contestate che avrebbero dovuto essere riqualificate ai sensi dell'art. 378 c.p. e non ex art.648 bis c.p.; - violazione di legge in relazione all' art. 597 comma 3 c.p.p. avendo la corte di appello disatteso la richiesta di conferma della modalità di esecuzione della misura irrogata dal G.I.P. in ragione delle gravi condizioni di salute dell'imputato.

3. Il ricorso deve essere dichiarato de plano inammissibile trattandosi di impugnazione proposta contro una sentenza pronunziata a seguito di rinunzia da parte dell'imputato, nelle forme di cui all' art. 599 bis del codice di rito, in relazione a motivi di impugnazione riguardanti i profili inerenti la responsabilità penale quanto ai reati contestati. Poiché ex art. 597, comma primo, cod. proc. pen., l'effetto devolutivo dell'impugnazione circoscrive la cognizione del giudice del gravame ai soli punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti, una volta che essi costituiscano oggetto di rinuncia, non può il giudice di appello prenderli in considerazione né può farlo il giudice di legittimità sulla base di un'ipotetica implicita revoca di tale rinuncia, stante l'irrevocabilità di tutti i negozi processuali, ancorché unilaterali.

Ne discende la inammissibilità delle censure avanzate in questa sede riguardanti, peraltro, un motivo (quello inerente la derubricazione in favoreggiamento) oggetto di espressa rinunzia ovvero questioni di competenza del magistrato di sorveglianza.

3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 23 Novembre 2021 Il Consigliere Estensore I