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Ordinanza — n. 1898/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of specific grounds regarding appeal reasons under Art. 591 CPP.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1898/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to a lack of specific grounds required by Article 591 of the Code of Criminal Procedure. The appellants argued that the lower court incorrectly labeled their arguments as generic despite detailed submissions on reclassification and sentencing. The court ruled that the appeal failed to explicitly articulate critical arguments against the factual or legal basis of the first-instance decision.

Regesto Legislator

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Art. 591 c.p.p.; L'appello è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della sentenza impugnata.

Parole chiave

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lack of specific grounds appeal inadmissibility Code of Criminal Procedure critical arguments sentencing review revisione in materia penale riparazione per persecuzione etnica adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 591 c.p.p.
Tutto ciò premesso, va evidenziato che la questione della specificità dei motivi di appello e dei poteri di declaratoria di inammissibilità delle impugnazioni, ai sensi dell'art. 591 cod.
Art. 581 c.p.p.
Art. 606, comma 3, c.p.p.
pen., non può ricomprendere - a differenza di quanto avviene per il ricorso per cassazione (art. 606, comma 3, cod.
art. 591 cod. proc. pen
Tutto ciò premesso, va evidenziato che la questione della specificità dei motivi di appello e dei poteri di declaratoria di inammissibilità delle impugnazioni, ai sensi dell'art. 591 cod. proc. pen., è stato risolto dalla sentenza delle S.U.

Giurisprudenza citata

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Sentenza delle S.U. n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268823
pen., è stato risolto dalla sentenza delle S.U. n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268823.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DOLCE FIORAVANTE nato a AGROPOLI il 09/11/1991 PETRILLO DEBORA nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il 19/08/1990 avverso la sentenza del 15/01/2021 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA; 7' RG. 26096/2021 FATTO E DIRITTO 1. Fioravante Dolce e Debora Petrillo, a mezzo difensore di fiducia, hanno proposto ricorsi per cassazione avverso la sentenza in epigrafe in forza della quale è stata dichiarata l' inammissibilità dell' appello proposto contro la sentenza di primo grado in forza della quale erano stati condannati alla pena ritenuta di giustizia per i reati di rapina impropria Assumono che pur avendo gli appelli complessivamente rispettato l'onere di specificità dei motivi richiesto dalla norma, illustrando con sufficienti argomentazioni entrambe le richieste ivi contenute (riqualificazione delle condotte e rideterminazione della pena previa concessione delle attenuanti generiche in regime di prevalenza sulle contestate aggravanti), la corte territoriale, aveva dichiarato apoditticamente la genericità dei motivi.

2. Il ricorso è inammissibile per le ragioni qui di seguito esposte. Va, invero, osservato che dalla lettura dell'atto di appello è chiara l'assenza di specificità dei motivi di appello, il primo basato generiche contestazioni quanto alla ricostruzione degli accadimenti a fronte di amplissima ed esaustiva motivazione circa i profili di responsabilità per il reato di rapina impropria (v. ff. 3/4 e 7/8) ed il secondo ed il terzo privi di adeguato riferimento al caso in esame e totalmente carente di critica specifica alla sentenza del Tribunale che aveva argomentato in punto di dosimetria della pena e negazione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza.

Tutto ciò premesso, va evidenziato che la questione della specificità dei motivi di appello e dei poteri di declaratoria di inammissibilità delle impugnazioni, ai sensi dell'art. 591 cod. proc. pen., è stato risolto dalla sentenza delle S.U. n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268823. Con tale pronunzia le Sezioni Unite hanno affermato la sostanziale omogeneità della valutazione della specificità estrinseca dei motivi di appello e dei motivi di ricorso per cassazione per cui «L'appello (al pari del ricorso per cassazione) è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della sentenza impugnata», precisando che «il sindacato sull'ammissibilità dell'appello, condotto ai sensi degli artt. 581 e 591 cod. proc. pen., non può ricomprendere - a differenza di quanto avviene per il ricorso per cassazione (art. 606, comma 3, cod. proc. pen.) o per l'appello civile - la valutazione della manifesta infondatezza dei motivi di appello.

La manifesta infondatezza non è infatti espressamente menzionata da tali disposizioni quale causa di inammissibilità dell'impugnazione». Nel caso in esame, risultando di immediata evidenza per le ragioni sopra indicate, l' aspecificità estrinseca dei motivi di appello enunciati senza idonea argomentazione critica alla decisione impugnata, la Corte d'appello di Potenza ha correttamente dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione per carenza di specificità dei motivi. Va, pertanto, dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi e i ricorrenti vanno condannati al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dai ricorsi, si determina equitativamente in euro tremila.

P.Q.M.

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, i