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Ordinanza — n. 1894/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1894/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1894/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BASSO DOMENICO nato a LARINO il 04/08/1987 avverso la sentenza del 09/04/2018 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA; RG. 24186/2021 FATTO E DIRITTO 1. Domenico Basso, a mezzo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe - in forza della quale è stata confermata la sua condanna alla pena ritenuta di giustizia per il reato di tentata rapina aggravata - deducendo violazione di legge e difetto di motivazione per avere la corte territoriale escluso l'applicabilità dell'attenuante di cui agli artt. 62 n. 4 cod. pen.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 1894/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila.

Parole chiave

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tentate lesioni personali gravi commisurazione della pena per rapina risarcimento per atto illecito azione civile danneggiamento tentata truffa

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BASSO DOMENICO nato a LARINO il 04/08/1987 avverso la sentenza del 09/04/2018 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA; RG. 24186/2021 FATTO E DIRITTO 1. Domenico Basso, a mezzo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe - in forza della quale è stata confermata la sua condanna alla pena ritenuta di giustizia per il reato di tentata rapina aggravata - deducendo violazione di legge e difetto di motivazione per avere la corte territoriale escluso l'applicabilità dell'attenuante di cui agli artt. 62 n. 4 cod. pen.

2. Il ricorso è inammissibile. Il motivo è, infatti, manifestamente infondato avendo la corte territoriale fatto corretta applicazione del condivisibile orientamento secondo cui ai fini della configurabilità dell'attenuante del danno di speciale tenuità con riferimento al delitto di rapina, non è sufficiente che il bene mobile sottratto sia di modestissimo valore economico, ma occorre valutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona contro la quale è stata esercitata la violenza o la minaccia, attesa la natura plurioffensiva del delitto "de quo", il quale lede non solo il patrimonio, ma anche la libertà e l'integrità fisica e morale della persona aggredita per la realizzazione del profitto.

Ne consegue che, solo ove la valutazione complessiva del pregiudizio sia di speciale tenuità può farsi luogo all'applicazione dell'attenuante, sulla base di un apprezzamento riservato al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità, se immune da vizi logico-giuridici (Sez. 2, Sentenza n. 50987 del 17/12/2015 Ud. (dep. 29/12/2015) Rv. 265685, rilevando come nel caso in esame andava considerata la lesione all' integrità fisica e morale della persona aggredita nel corso degli accadimenti e che tale pregiudizio era configurabile anche se la condotta si era arrestata alla soglia del tentativo.

3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 23 Novembre 2021 Il Consiglier Est ore L.9c,Il Preside