Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 1893/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1893/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1893/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMATO ANTONIO nato a SIRACUSA il 25/02/1986 avverso la sentenza del 20/01/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA; RG. 23906/2021 FATTO E DIRITTO 1. Antonio Amato, a mezzo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe - in forza della quale è stata confermata la sua condanna alla pena di anni quattro di reclusione ed euro 4.000,00 di multa per i reati di tentata estorsione aggravata, danneggiamento aggravato e lesioni - deducendo violazione di legge e difetto di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 1893/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inannmissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
sanzioni penali commisurazione della pena per traffico di stupefacenti aggravamento della pena modalità di calcolo dell'ammenda tentata estorsione esecuzione della pena detentiva sostitutiva

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria d'inannmissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMATO ANTONIO nato a SIRACUSA il 25/02/1986 avverso la sentenza del 20/01/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA; RG. 23906/2021 FATTO E DIRITTO 1. Antonio Amato, a mezzo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe - in forza della quale è stata confermata la sua condanna alla pena di anni quattro di reclusione ed euro 4.000,00 di multa per i reati di tentata estorsione aggravata, danneggiamento aggravato e lesioni - deducendo violazione di legge e difetto di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio.

2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Il motivo di censura è totalmente generico in quanto l' imputato si limita a dedurre che la pena era eccessivamente gravosa e che non andava applicata la continuazione, non considerando che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt.132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ipotesi che - nel caso di specie - certamente non ricorre.

3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inannmissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 23 Novembre 2021 Il Consigliere Esten