Ordinanza — n. 1890/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAMPANELLI GIUSEPPE nato a BARI il 22/12/1992 avverso la sentenza del 10/03/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA; RG. 18226/2021 FATTO E DIRITTO 1. Giuseppe Campanelli, a mezzo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe - in forza della quale la corte di appello ha dichiarato non doversi procedere per il reato di cui all' art. 4 comma 2 L. 110/1975 ed ha rideterminato la pena, per il residuo reato di tentata rapina aggravata, in anni uno di reclusione ed euro 300,00 previo riconoscimento delle attenuanti generiche con regime di prevalenza rispetto alle contestate aggravanti - deducendo violazione di legge e difetto di motivazione in ordine al trattamento sa nzionatorio.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 1890/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso devono essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAMPANELLI GIUSEPPE nato a BARI il 22/12/1992 avverso la sentenza del 10/03/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA; RG. 18226/2021 FATTO E DIRITTO 1. Giuseppe Campanelli, a mezzo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe - in forza della quale la corte di appello ha dichiarato non doversi procedere per il reato di cui all' art. 4 comma 2 L. 110/1975 ed ha rideterminato la pena, per il residuo reato di tentata rapina aggravata, in anni uno di reclusione ed euro 300,00 previo riconoscimento delle attenuanti generiche con regime di prevalenza rispetto alle contestate aggravanti - deducendo violazione di legge e difetto di motivazione in ordine al trattamento sa nzionatorio.
2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Il motivo di censura è totalmente generico nonchè manifestamente infondato atteso che risulta che la corte territoriale nello stabilire la pena ha tenuto in considerazione i fatti contestati e la personalità dell' imputato e, per altro verso, in ragione del fatto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ipotesi che - nel caso di specie - non ricorre.
3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso devono essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 23 Novembre 2021 Il Consigliere Estensore Il Pret