Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 1887/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal regarding sentencing discretion and lack of generic mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1887/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the cassation appeal by Jonathan Ciresi inadmissible, confirming his conviction for theft and receipt. The appellant argued for generic mitigating circumstances and a lower sentence, but the court found the lower court's reasoning sufficient and discretionary. The decision rests on the principle that sentencing evaluations are immune from review unless arbitrary or illogical.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 69 cod. pen.; Art. 132, 133 cod. pen.: Sentencing evaluations involving the comparison of mitigating and aggravating circumstances are subject to cassation review only if arbitrary or illogical, as they fall within the discretionary power of the trial judge to ensure concrete appropriateness of the penalty.

Parole chiave

Generato dall'IA
sentencing discretion generic mitigating circumstances theft and receipt cassation inadmissibility penal code provisions confisca di valori patrimoniali circostanza attenuante distrazione di valori patrimoniali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 69 cod. pen.
Occorre, in primo luogo, rilevare che in tema di concorso di circostanze, il giudizio di comparazione risulta sufficientemente motivato quando il giudice, nell'esercizio del potere discrezionale previsto dall'art. 69 cod.
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.
art. 69 cod. pen
Occorre, in primo luogo, rilevare che in tema di concorso di circostanze, il giudizio di comparazione risulta sufficientemente motivato quando il giudice, nell'esercizio del potere discrezionale previsto dall'art. 69 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, Sentenza n. 10713 del 25/02/2010
Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - Ferrario
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIRESI JONATHAN nato a VERCELLI il 06/11/1987 avverso la sentenza del 22/03/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA; R.G. 17937/2021 FATTO E DIRITTO 1. Jonathan Ciresi, a mezzo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe, in forza della quale è stata confermata la sua condanna per i reati di furto e ricettazione con rideterminazione del trattamento sanzionatorio, deducendo violazione di legge e difetto di motivazione quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza e alla determinazione della pena in misura superiore al minimo edittale.

2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Occorre, in primo luogo, rilevare che in tema di concorso di circostanze, il giudizio di comparazione risulta sufficientemente motivato quando il giudice, nell'esercizio del potere discrezionale previsto dall'art. 69 cod. pen. scelga la soluzione dell'equivalenza, anziché della prevalenza delle attenuanti, ritenendola quella più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto. Invero le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto. (Sez.

U, Sentenza n. 10713 del 25/02/2010 Ud. (dep. 18/03/2010 ) Rv. 245931 - 01, sicchè la sentenza sul punto è immune da censure avendo i giudici effettuato una valutazione complessiva, tenendo in particolare conto della gravità della condotta, dei precedenti penali e della complessiva cornice edittale. 2.2. Il motivo di censura in ordine al quantum della pena è totalmente generico nonchè manifestamente infondato atteso che risulta che la corte territoriale nello stabilire la pena ha tenuto in considerazione i fatti contestati (valorizzando "il valore dei beni asportati" e "lo scempio compiuto all' interno dell' abitazione") e, per altro verso, in ragione del fatto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ipotesi che - nel caso di specie - non ricorre.

3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in