Ordinanza — n. 1554/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MORINA3 DYLBER nato il 17/06/1992 avverso la sentenza del 17/06/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA; Fatto e diritto Con sentenza del 17/06/2021 la Corte d'Appello di Genova confermava la sentenza di primo grado, con cui Dylber Morinaj era stato condannato a pena di giustizia per il reato di cui agli artt. 99, comma quarto, 612, comma secondo, cod. pen., in La Spezia il 23/08/2014. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, con il quale si lamentano violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla sussistenza del reato ed alla determinazione della pena.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 1554/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 99, comma quarto, 612, comma secondo, cod. pen., in La Spezia il 23/08/2014. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, con il quale si lamentano violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla sussistenza del reato ed alla determinazione della pena.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MORINA3 DYLBER nato il 17/06/1992 avverso la sentenza del 17/06/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA; Fatto e diritto Con sentenza del 17/06/2021 la Corte d'Appello di Genova confermava la sentenza di primo grado, con cui Dylber Morinaj era stato condannato a pena di giustizia per il reato di cui agli artt. 99, comma quarto, 612, comma secondo, cod. pen., in La Spezia il 23/08/2014. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, con il quale si lamentano violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla sussistenza del reato ed alla determinazione della pena.
In data 29/10/2021 risulta intervenuta rinunzia al ricorso. Ne consegue, pertanto, l'inammissibilità dello stesso, stante la carenza di interesse del ricorrente. Alla inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 500,00
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 09 dicembre 2021 Il Componente estensore Il Presidente