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Ordinanza — n. 1553/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal against plea bargain dismissed for erroneous factual qualification not meeting manifest error standard.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1553/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the defendant's claim of erroneous legal qualification failed to meet the strict threshold of manifest error required by law. Although the defendant argued the theft should be reclassified as 'theft for use,' the court found the alleged requalification implied a different factual reconstruction rather than a mere legal error. Consequently, the appeal was rejected without formalities, and the defendant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: An appeal against a plea bargain based on erroneous legal qualification is inadmissible unless the reclassification implies a different factual reconstruction, as mere legal disagreement does not constitute a manifest error.

Parole chiave

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erronea qualificazione giuridica patteggiamento errore manifesto ricorso per cassazione furto d'uso inammissibilità ricostruzione fattuale furto aggravato

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
A mente dell'art. 448, comma 2-bis, cod.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod.
Legge n. 103 del 2017
art. 444 cod. proc. pen
Il Tribunale di Milano, recependo l'accordo tra le parti, ha pronunciato sentenza ex art. 444 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 5838 del 28/11/2013
Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019
Sez. 6, ord. n. 2721 del 08/01/2018
Sez. 6, ord. n. 2721 del 08/01/2018, Bouaroua, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA ecu,,uù sul ricorso proposto da: FENGOUR MORIS nato il 14/09/1990 avverso la sentenza del 15/09/2021 del TRIBUNALE di MILANOi dato avviso alle parti; ' udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Tribunale di Milano, recependo l'accordo tra le parti, ha pronunciato sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. nei confronti di Fengour Moris per il furto di una valigia, uno zainetto e un paio di scarpe.

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, proponendo un unico motivo con il quale denuncia la erronea qualificazione del fatto che avrebbe dovuto essere ricondotto alla ipotesi del "furto d'uso".

3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. A mente dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., novellato dalla legge n.103 del 2017, l'imputato può proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Ratio della norma è quella di impedire ricorsi per cassazione meramente strumentali e dilatori. 3.2.

È ovvio che, per al fine di evitare facili elusioni, non è sufficiente che il ricorso enunci un motivo formalmente consentito. In tema di qualificazione giuridica del fatto rimane tuttora valido il principio, delineato dalla giurisprudenza antecedente alla novella, secondo cui l'erronea qualificazione del fatto deve essere limitata ai casi di errore manifesto che emerga ictu oculi dal capo di imputazione, poiché occorre scongiurare l'eventualità che l'accordo sulla pena si trasformi in un accordo sui reati, mentre deve essere esclusa tutte le volte in cui la diversa qualificazione presenti margini di opinabilità (cfr. per tutte ante novella Sez.

U, n. 5838 del 28/11/2013 dep. 2014, Citarella, in motivazione; e dopo la novella, tra le altre, Sez. 3, 23150 del 17/04/2019, El ZItouni 3amal, Rv. 275971). 3.3. È evidente, allora, che "l'erronea qualificazione giuridica del fatto", che ai sensi dell'art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen. costituisce motivo deducibile con ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento, non ricorre allorché, come nella specie, al di là della mera enunciazione, la dedotta riqualificazione implichi una diversa ricostruzione del fatto (conf. Sez. 6, ord. n. 2721 del 08/01/2018, Bouaroua, Rv. 272026). 3.4.

Tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen..

5. Dalla inammissibilità del ricorso discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si stima equa, di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09/12/2021 Il Consigliere e t