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Ordinanza — n. 1552/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1552/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1552/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il Tribunale di Como, recependo l'accordo tra le parti, ha pronunciato sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. nei confronti di Kurubally Sulayman, in ordine ai reati di cui agli artt. 455 cod. pen. (capo A) e 640 cod. pen. (capo B) 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, proponendo un unico motivo con il quale denuncia la inosservanza del dovere di verifica della corretta qualificazione giuridica dei fatti. Sostiene il ricorrente che il giudice avrebbe dovuto rilevare la sussistenza di un rapporto di specialità tra le fattispecie di truffa e spendita di monete falsificate.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, artt. 455 cod. pen, art. 15 cod. pen; Ordinanza — n. 1552/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc. pen. nei confronti di Kurubally Sulayman, in ordine ai reati di cui agli artt. 455 cod. pen. (capo A) e 640 cod. pen. (capo B) 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, proponendo un unico motivo con il quale denuncia la inosservanza del dovere di verifica della corretta qualificazione giuridica dei fatti. Sostiene il ricorrente che il giudice avrebbe dovuto rilevare la sussistenza di un rapporto di specialità tra le fattispecie di truffa e spendita di monete falsificate.

Parole chiave

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falsificazione di monete perseguimento penale per truffa reato economico falsità ideologica in documenti riproduzione e imitazione di biglietti di banca moneta

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
Il Tribunale di Como, recependo l'accordo tra le parti, ha pronunciato sentenza ex art. 444 cod. proc. pen.
artt. 455 cod. pen
nei confronti di Kurubally Sulayman, in ordine ai reati di cui agli artt. 455 cod. pen.
art. 15 cod. pen
pen., in quanto le relative fattispecie non si pongono fra loro in rapporto di specialità ai sensi dell'art. 15 cod.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KURUBALLY SULAYMAN (CUI 01PN4NM) nato il 28/10/1975 avverso la sentenza del 04/10/2021 del TRIBUNALE di COMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; ,

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Tribunale di Como, recependo l'accordo tra le parti, ha pronunciato sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. nei confronti di Kurubally Sulayman, in ordine ai reati di cui agli artt. 455 cod. pen. (capo A) e 640 cod. pen. (capo B) 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, proponendo un unico motivo con il quale denuncia la inosservanza del dovere di verifica della corretta qualificazione giuridica dei fatti. Sostiene il ricorrente che il giudice avrebbe dovuto rilevare la sussistenza di un rapporto di specialità tra le fattispecie di truffa e spendita di monete falsificate.

3. Il ricorso è inammissibile. La censura sollevata non attiene alla qualificazione giuridica del fatto e dunque esula dal novero dei motivi deducibili ex art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.. Essa, peraltro, è manifestamente infondata essendo pacifico che non è configurabile un concorso apparente fra le norme di cui agli artt. 640 e 455 cod. pen., in quanto le relative fattispecie non si pongono fra loro in rapporto di specialità ai sensi dell'art. 15 cod. pen., richiedendo la prima non solo l'esistenza di artifici e raggiri - integrati in tesi dalla spendita di monete falsificate -, ma anche gli ulteriori elementi essenziali costituiti dall'induzione in errore e dall'atto di disposizione patrimoniale (Sez. 5, n. 7558 del 12/12/2018, dep. 2019, Rappa, Rv. 276454; conf. Sez. 5, n. 5268 del 03/05/1985 Rv. 169473 - 01; Sez. 5, n. 101 del 28/10/1982 Rv. 156805 - 01; Sez. U, n. 6713 del 07/02/1981 Rv. 149667 - 01). Tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen..

4. Dalla inammissibilità del ricorso discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si stima equa, di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09/12/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Elisab