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Ordinanza — n. 1550/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1550/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1550/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso ricorso proposto da: MUTO ANTONIO nato a CUTRO il 10/06/1962 avverso la sentenza del 09/03/2021 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di MANTOVAto-akp.Liso_alln-pai:t4f udita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA; Fatto e diritto Con la sentenza in epigrafe indicata il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Mantova ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., ad Antonio Muto la pena di anni tre mesi due di reclusione in relazione ai reati di concorso in bancarotta fraudolenta per distrazione e di cagionamento del fallimento per effetto di operazioni dolose, in relazione al fallimento della Cooperativa Muratori La Leale soc. coop.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 1550/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc. pen., ad Antonio Muto la pena di anni tre mesi due di reclusione in relazione ai reati di concorso in bancarotta fraudolenta per distrazione e di cagionamento del fallimento per effetto di operazioni dolose, in relazione al fallimento della Cooperativa Muratori La Leale soc. coop.

Parole chiave

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bancarotta fraudolenta abbandono del procedimento per truffa irregolarità finanziarie lotta contro la frode truffa in materia di credito motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
art. 129 cod. proc. pen
Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, lamentando il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza del fatto ed alla mancata valutazione di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso ricorso proposto da: MUTO ANTONIO nato a CUTRO il 10/06/1962 avverso la sentenza del 09/03/2021 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di MANTOVAto-akp.Liso_alln-pai:t4f udita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA; Fatto e diritto Con la sentenza in epigrafe indicata il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Mantova ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., ad Antonio Muto la pena di anni tre mesi due di reclusione in relazione ai reati di concorso in bancarotta fraudolenta per distrazione e di cagionamento del fallimento per effetto di operazioni dolose, in relazione al fallimento della Cooperativa Muratori La Leale soc. coop.

In Mantova il 22/12/2015. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, lamentando il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza del fatto ed alla mancata valutazione di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. Osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile, in quanto proposto in violazione della disposizione di cui all'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50, legge 23/06/2017, n. 103, secondo cui il ricorso per cassazione avverso sentenza di patteggiamento è limitato ai soli motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Nessuna di dette ipotesi corrisponde, evidentemente, alla doglianza contenuta in ricorso. Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 4.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 09 dicembre 2021 Il