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Sentenza — n. 1547/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 1547/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 1547/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: CHUKWUJI QUEENTIN nato il 29/04/1989 OPARA KAMSIYOCHUKWU PEACE nato il 23/06/1997 avverso la sentenza del 20/04/2021 del TRIBUNALE di FERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA; 4 Fatto e diritto Con sentenza del 20/4/2021 il Tribunale di Fermo in composizione monocratica, in funzione di giudice di appello, confermava la sentenza di primo grado, con cui Chukwuji Queentin e Opara Kannisiyochikwu erano stati condannati a pena di giustizia, oltre che al risarcimento dei danni nei confronti della parte civile, per il reato di cui agli artt. 110, 582 cod. pen., in Cupra Marittima il 16/09/2017.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 1547/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 110, 582 cod. pen., in Cupra Marittima il 16/09/2017.

Parole chiave

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remissione del debito remissione della pena attenuazione libera della pena soppressione delle prestazioni infortuni prestazioni per lesione al ginocchio liberazione condizionale
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: CHUKWUJI QUEENTIN nato il 29/04/1989 OPARA KAMSIYOCHUKWU PEACE nato il 23/06/1997 avverso la sentenza del 20/04/2021 del TRIBUNALE di FERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA; 4 Fatto e diritto Con sentenza del 20/4/2021 il Tribunale di Fermo in composizione monocratica, in funzione di giudice di appello, confermava la sentenza di primo grado, con cui Chukwuji Queentin e Opara Kannisiyochikwu erano stati condannati a pena di giustizia, oltre che al risarcimento dei danni nei confronti della parte civile, per il reato di cui agli artt. 110, 582 cod. pen., in Cupra Marittima il 16/09/2017.

Nell'interesse degli imputati è stato proposto ricorso per cassazione, con il quale si lamentano violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla intervenuta remissione di querela. Il ricorso è fondato, alla luce della remissione di querela intervenuta in data 03/06/2021 e contestualmente accettata; la sentenza va pertanto annullata senza rinvio per essere il reato improcedibile, ponendosi le spese del procedimento a carico dei querelati.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per remissione di querela. Condanna gli imputati al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 09 dicembre 2021 Il Componente estensore Il Presidente