Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 1546/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1546/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1546/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAMACHO ALVITES ALEXIS nato il 15/10/1987 avverso la sentenza del 18/02/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA; Fatto e diritto Con sentenza del 18/02/2021 la Corte d'Appello di Firenze, in riforma della sentenza di primo grado, con cui Alexis Alvites Camacho era stato condannato a pena di giustizia, oltre che al risarcimento dei danni nei confronti della persona offesa, per il reato di cui agli artt. 81, comma secondo, 99 comma quarto, 614, corna quarto, 61 n. 2 e 5, 582, 585, 610, 61 n. 2, cod. pen., in Firenze tra il 21 ed il 22/02/2020, riduceva la pena.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 1546/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 81, comma secondo, 99 comma quarto, 614, corna quarto, 61 n. 2 e 5, 582, 585, 610, 61 n. 2, cod. pen., in Firenze tra il 21 ed il 22/02/2020, riduceva la pena.

Parole chiave

Generato dall'IA
motivi di cassazione circostanze attenuanti domanda di ricusazione allegazioni insufficientemente motivate riesame di una decisione precedente facoltà di astenersi dal testimoniare

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAMACHO ALVITES ALEXIS nato il 15/10/1987 avverso la sentenza del 18/02/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA; Fatto e diritto Con sentenza del 18/02/2021 la Corte d'Appello di Firenze, in riforma della sentenza di primo grado, con cui Alexis Alvites Camacho era stato condannato a pena di giustizia, oltre che al risarcimento dei danni nei confronti della persona offesa, per il reato di cui agli artt. 81, comma secondo, 99 comma quarto, 614, corna quarto, 61 n. 2 e 5, 582, 585, 610, 61 n. 2, cod. pen., in Firenze tra il 21 ed il 22/02/2020, riduceva la pena.

Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, con il quale si lamentano violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, basata sulla mancata richiesta di applicazione delle dette circostanze in sede di conclusioni in primo grado, sui precedenti dell'imputato e sulla sua condotta in epoca successiva alla commissione dei reati, e, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163;

Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). Alla inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 09 dicembre 2021 Il Componente estensore Il