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Sentenza — n. 1543/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 1543/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 1543/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BALLINI SERGIO nato a GREVE IN CHIANTI il 14/09/1947 avverso la sentenza del 12/02/2021 del TRIBUNALE di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA; P Fatto e diritto Con sentenza del 12/02/2021 il Tribunale di Firenze in composizione monocratica, in funzione di giudice di appello, confermava la sentenza di primo grado, con cui Sergio Ballini era stato condannato a pena di giustizia, oltre che al risarcimento dei danni nei confronti della parte civile, per il reato di cui all'art.612 cod. pen., in Empoli il 30/06/2012.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 1543/2022 — snpen · Corte di Cassazione: pen., in Empoli il 30/06/2012.

Parole chiave

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minaccia nel diritto penale perseguimento penale per diffamazione reati seriali riscossione di pene pecuniarie pericolo di reiterazione modifica della sentenza
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BALLINI SERGIO nato a GREVE IN CHIANTI il 14/09/1947 avverso la sentenza del 12/02/2021 del TRIBUNALE di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA; P Fatto e diritto Con sentenza del 12/02/2021 il Tribunale di Firenze in composizione monocratica, in funzione di giudice di appello, confermava la sentenza di primo grado, con cui Sergio Ballini era stato condannato a pena di giustizia, oltre che al risarcimento dei danni nei confronti della parte civile, per il reato di cui all'art.612 cod. pen., in Empoli il 30/06/2012.

Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, con il quale si lamentano violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla intervenuta remissione di querela. In data 17/11/2021 è stata trasmessa memoria nell'interesse dell'imputato. Il ricorso è fondato, alla luce della remissione di querela intervenuta in data 11/5/2021 e contestualmente accettata; la sentenza va pertanto annullata senza rinvio per essere il reato improcedibile, ponendosi le spese del procedimento a carico dei querelati.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 09 dicembre 2021 Il Componente estensore Il Presidente