Italian Supreme Court dismisses appeal for lack of specific grounds under Article 581 of Criminal Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible due to a failure to meet specific procedural requirements. The appellant, Flavio Mazzoleni, challenged a conviction for fraud and theft but failed to specify the exact grounds for his objections in the appeal. Consequently, the court ruled that the appeal lacked the necessary specificity mandated by law, resulting in the dismissal of the request and an order for the appellant to pay court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal to the Supreme Court is inadmissible if the appellant fails to specify the precise grounds of objection and the factual elements supporting the criticism, thereby preventing the reviewing judge from exercising its supervisory function.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAZZOLENI FLAVIO nato a PINEROLO il 21/09/1963 avverso la sentenza del 19/01/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA; Fatto e diritto Con sentenza del 19/01/2021 la Corte d'Appello di Torino confermava la sentenza di primo grado, con cui Flavio Mazzoleni era stato condannato a pena di giustizia, oltre che al risarcimento dei danni nei confronti della persona offesa, per il reato di cui agli artt. 99, comma quarto, 477, 482 cod. pen., in Moncalieri il 05/11, 13/12 e 29/12/2012.
Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, con il quale si lamentano violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla sussistenza delle condotte ed alla mancata applicazione dell'art. 63, comma 2, cod. proc. pen. Tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi : il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze.
Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta - che ricorda come il Mazzoleni fosse stato in base alle deposizioni delle dipendenti della compagnia assicuratrice, non residuando dubbi circa la sua identificazione- non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Alla inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 09 dicembre 2021 Il Componente estensore Il