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Ordinanza — n. 1538/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1538/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1538/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VOSWINKEL JAN nato a DUSSELDORF( GERMANIA) il 16/02/1971 avverso la sentenza del 11/10/2019 del TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA; Fatto e diritto Con sentenza del 11/10/2019 il Tribunale di Busto Arsizio in composizione monocratica, in funzione di giudice di appello, confermava la sentenza di primo grado, con cui Jan Voswinkel era stato condannato a pena di giustizia per il reato di cui all'art. 582 cod. pen., in Milano-Malpensa il 28/08/2013.

Regesto Legislator

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art. 582 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 1538/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 582 cod. pen., in Milano-Malpensa il 28/08/2013.

Parole chiave

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ingiuria infrazione alle norme della circolazione violazione del divieto d'entrata vittima di infortunio trauma da colpo di frusta lesione al polso

Disposizioni normative citate

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art. 582 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VOSWINKEL JAN nato a DUSSELDORF( GERMANIA) il 16/02/1971 avverso la sentenza del 11/10/2019 del TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA; Fatto e diritto Con sentenza del 11/10/2019 il Tribunale di Busto Arsizio in composizione monocratica, in funzione di giudice di appello, confermava la sentenza di primo grado, con cui Jan Voswinkel era stato condannato a pena di giustizia per il reato di cui all'art. 582 cod. pen., in Milano-Malpensa il 28/08/2013.

Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, con il quale si lamentano violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla qualificazione del fatto ed alla sussistenza dell'elemento soggettivo. In data 17/11/2021 è stata trasmessa memoria difensiva nell'interesse dell'imputato. Il ricorso è inammissibile, per assenza di specificità, in quanto fondato su censure che, nella sostanza, ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio indicato, conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), cod. proc. pen., all'inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473;

Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). Nel caso di specie la sentenza impugnata, con motivazione immune da censure logiche, ha ricordato come fose risultato, dalla deposizione della persona offesa confermate dai testi oculari, che l'imputato avesse strattonato e colpito la detta persona offesa al fine di raggiungere l'aeromobile con i bagagli, apparendo evidente dalla condotta, peraltro posta in essere in danno di una donna, che l'azione fosse sorretta quanto meno dal dolo eventuale, avendo l'imputato compreso chiaramente il contesto, in quanto egli aveva dapprima pronunciato degli insulti contro il personale della compagnia aerea.

Alla inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 09 dicembre 2021 Il Componente estensor