Ordinanza — n. 1536/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza impugnata il Tribunale di Milano, ha confermato, anche agli effetti, l'assoluzione di Sommella Domenico dal reato di minaccia, commesso ai danni di Giacomo Morandi. Avverso la sentenza ricorre la parte civile, tramite il difensore, proponendo un unico motivo con il quale denuncia vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 1536/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso la sentenza ricorre la parte civile, tramite il difensore, proponendo un unico motivo con il quale denuncia vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile MORANDI GIACOMO nato a MILANO il 25/01/1991 nel procedimento a carico di: SOMMELLA DOMENICO nato a MILANO il 08/03/1975 avverso la sentenza del 15/02/2021 del TRIBUNALE di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Milano, ha confermato, anche agli effetti, l'assoluzione di Sommella Domenico dal reato di minaccia, commesso ai danni di Giacomo Morandi.
2. Avverso la sentenza ricorre la parte civile, tramite il difensore, proponendo un unico motivo con il quale denuncia vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
3. Il ricorso è inammissibile. In forza degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274, avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per vizio della motivazione (Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, De Bilio, Rv. 275557).
4. Dalla inammissibilità del ricorso discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09/12/2021 Il Consigliere estensore Il Pre